Esecuzione del giudicato sulla carta docente e termine per l’adempimento (TAR Emilia-Romagna n. 552 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione, idoneo allo scopo. Decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti del ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm., e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere, nominando, per il caso di ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta. Ove le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

Due docenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto a fruire della carta docente per determinati anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione. Le ricorrenti hanno dedotto che la decisione era rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria.

Il Ministero non si è costituito in giudizio. La causa è stata discussa in camera di consiglio e decisa con il rimedio dell’ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione della mancata contestazione dell’omesso adempimento: l’Amministrazione, neppure costituitasi, non ha smentito quanto dedotto e documentato dalle ricorrenti. Da qui la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza.

Il passaggio centrale riguarda il decorso del termine dilatorio. La notificazione della sentenza è avvenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata qualificato come domicilio digitale del Ministero, ritenuto idoneo allo scopo. Da quella notificazione decorre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, che nella specie risulta scaduto.

Sul punto la Corte richiama una serie di precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025 e TAR Umbria n. 370 del 2025, che confermano l’idoneità della notifica al domicilio digitale a far decorrere il termine per l’esecuzione.

Accolta la domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale competente, o un dirigente o funzionario delegato, che provvederà su richiesta delle ricorrenti nei sessanta giorni successivi.

Le funzioni commissariali, affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non comportano alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in dispositivo, con rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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