Dichiarazione di carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Abruzzo n. 121 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, resa dalla parte ricorrente prima che la causa sia trattenuta in decisione, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.. Il giudice, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, è tenuto a prendere atto di tale dichiarazione, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. L’eventuale interesse dei controinteressati a una pronuncia di merito non può ostare alla declatoria di improcedibilità, atteso che il ricorso rimane nella piena e sola disponibilità della parte ricorrente fino alla decisione.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile sito nel Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, impugnavano l’ordinanza sindacale con cui era stato loro ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, per la realizzazione di un servizio igienico e per la demolizione di una gradinata di accesso a un lastrico solare, ritenuti eseguiti senza titoli abilitativi ai sensi degli artt. 31, 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso era affidato a un unico motivo di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituivano in giudizio il Comune e i controinteressati, proprietari di un’unità immobiliare aderente al lastrico solare, chiedendo la reiezione del ricorso. Respinta l’istanza cautelare, nelle more del giudizio i ricorrenti depositavano una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, seguita da memorie dei controinteressati che contestavano la fondatezza di tale richiesta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione di parte ricorrente, depositata prima della discussione della causa, risultava chiara nel suo contenuto circa la mancanza di interesse alla decisione del ricorso. Il Collegio ha quindi affermato che, sulla base del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare di non avervi più interesse.

In tal caso, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, in ragione della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli è pertanto tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, delibando l’improcedibilità del ricorso, come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, nn. 7598 del 2021, 968, 4031 e 7816 del 2022.

Il Collegio ha quindi ritenuto infondate le argomentazioni dei controinteressati, secondo cui non sussisterebbe alcuna situazione sopravvenuta legittimante la richiesta di improcedibilità. La mancanza di interesse della parte ricorrente, chiaramente dichiarata, è di per sé sufficiente a rendere improcedibile il ricorso, senza che le ragioni sottese a tale scelta siano sindacabili né che un eventuale interesse contrario dei controinteressati possa condurre a una diversa pronuncia. La natura soggettiva della giurisdizione amministrativa impone, infatti, che il ricorso resti nella piena e sola disponibilità del ricorrente per quanto attiene alla decisione del merito.

In ragione della peculiarità della vicenda, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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