Cessata materia del contendere per riserva servizio civile in concorso (TAR Lazio n. 6161 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento di un provvedimento che esclude un candidato da una graduatoria concorsuale deve essere dichiarata cessata materia del contendere quando l’Amministrazione, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, riesamini la posizione dell’interessato, gli riconosca il titolo di riserva rivendicato e lo inserisca utilmente in graduatoria, con conseguente stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’intervenuta assunzione senza riserve e senza condizioni realizza, infatti, il bene della vita cui il ricorrente aspirava, rendendo superfluo ogni ulteriore scrutinio nel merito delle censure proposte, ivi comprese quelle concernenti l’ambito applicativo della riserva di cui all’art. 1, co. 9-bis, D.L. n. 44/2023.
Il Fatto
Una candidata partecipava al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A022, indetto con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575. All’esito della procedura, l’Ufficio Scolastico Regionale Veneto le negava il riconoscimento della riserva prevista per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, ai sensi dell’art. 1, co. 9-bis, D.L. n. 44/2023, non risultando essa utilmente collocata nella graduatoria dei vincitori.
La ricorrente impugnava il decreto di approvazione della graduatoria e gli atti connessi, chiedendo l’accertamento del suo diritto alla riserva e il conseguente inserimento in graduatoria. Il Tribunale amministrativo adito accoglieva l’istanza cautelare, disponendo il riesame della posizione della candidata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, la Pubblica Amministrazione aveva riesaminato la posizione della ricorrente riconoscendole la riserva e inserendola utilmente in graduatoria, con successiva stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui tale declaratoria consegue quando la parte ricorrente ha ottenuto il bene della vita atteso. Ha precisato che l’assunzione a tempo indeterminato, intervenuta senza riserve e senza condizioni, realizza pienamente l’interesse sostanziale azionato in giudizio, rendendo non più necessario pronunciarsi sulle singole censure.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, considerata la natura innovativa del concorso oggetto di causa e la celerità cui la procedura doveva essere improntata.
Nota della Redazione
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