Accolto il ricorso per ottemperanza del docente precario contro l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione (TAR Lombardia n. 3745 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio per l’ottemperanza, il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato che riconosce il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ordina l’esecuzione del titolo. L’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice assegna un termine per il pagamento e nomina fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza passata in giudicato che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma complessiva di euro 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo e la creditrice proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e va accolto, poiché la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contestata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo con valore ed efficacia di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili.
Il Collegio ha poi verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo. Ha pertanto dichiarato l’inottemperanza e assegnato il termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, degli accessori di legge e degli interessi maturati, precisando che i conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione nei limiti di cui agli artt. 1282 e segg. cod. civ.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro sessanta giorni dall’incarico. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali di gestione della spesa pubblica per l’istruzione.
Infine, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, distratte a favore dei difensori antistatari, quantificate in euro 800,00 per compensi, tenuto conto che le controversie in materia richiedono attività minime e stereotipate.
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Nota della Redazione
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