Risarcimento del danno e onere della prova per il volontario dichiarato inidoneo al servizio dopo l’annullamento del provvedimento di dispensa (TAR Abruzzo n. 66 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento giurisdizionale dell’illegittimità del provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità fisica non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno per equivalente. La domanda risarcitoria è inammissibile per carenza d’interesse quando l’amministrazione abbia già provveduto a reintegrare il dipendente nel ruolo e a corrispondere le differenze retributive maturate. Il risarcimento del danno da perdita di chance richiede la prova, a carico del ricorrente, della sussistenza del requisito dell’idoneità ai fini della partecipazione a procedure selettive e dell’effettiva esclusione da tali procedure a causa del provvedimento annullato. La domanda di risarcimento del danno esistenziale è infondata quando la relativa allegazione sia generica e non suffragata da prove ammissibili. La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire all’assenza di prova del danno.

Il Fatto

Il ricorrente, arruolatosi come volontario e successivamente inquadrato come VFP1, veniva dichiarato non idoneo al servizio in sede di accertamenti medici e, con provvedimento ministeriale, trasferito al contingente di leva con obbligo di restituzione delle retribuzioni percepite nella superiore qualifica. Con sentenza passata in giudicato, il TAR annullava il provvedimento di trasferimento, ritenendo le valutazioni tecniche non conformi alle condizioni fisiche dell’interessato, e onerava l’amministrazione di verificare la possibilità di reintegra nel servizio ovvero di risarcire per equivalente.

Riassunto il giudizio dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il ricorrente domandava la condanna del Ministero al pagamento delle differenze stipendiali e al risarcimento dei danni da perdita di chance ed esistenziale, chiedendo l’ammissione di prova testimoniale e di CTU.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha in primo luogo verificato l’effetto conformativo del giudicato, riconoscendo come dovute le differenze stipendiali tra il trattamento economico di militare di leva e quello di VFP1, sia per il periodo in cui il ricorrente aveva prestato servizio e poi restituito le somme, sia per il periodo in cui non aveva percepito la retribuzione spettante fino alla scadenza della ferma volontaria. Tale soddisfazione, tuttavia, risultava già intervenuta mediante gli atti adottati dall’amministrazione nel corso del giudizio davanti al giudice ordinario, con la conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda per carenza d’interesse.

In relazione alle ulteriori domande, il Tribunale ha ritenuto inammissibili i mezzi istruttori richiesti. La prova testimoniale è stata respinta in quanto i capitoli vertono su fatti irrilevanti o su valutazioni di natura medico-legale non demandabili a testi. La prova per CTU è stata parimenti disattesa, poiché l’accertamento tecnico non può colmare l’assenza di prova sull’esistenza stessa del danno.

Quanto alla domanda relativa alla mancata partecipazione al concorso per il contingente di volontari in ferma breve triennale, il Collegio ha accertato che il ricorrente risultava vincitore di tale concorso ed era stato convocato per assumere servizio. La mancata accettazione è stata imputata alla libera scelta dell’interessato, che aveva dichiarato il timore di dover restituire le retribuzioni percepite in caso di rigetto del ricorso. Il Tribunale ha tuttavia rilevato che tale timore era infondato, essendo l’arruolamento condizionato a un nuovo accertamento amministrativo dell’idoneità fisica, indipendente dall’esito del giudizio. Ne consegue il reciso nesso di causalità tra il provvedimento annullato e la mancata prosecuzione della carriera militare.

In riferimento alla domanda di risarcimento per la perdita di chance di partecipare ad altri concorsi, il ricorrente non ha fornito la prova che il requisito dell’idoneità VFP1 fosse richiesto quale condizione di ammissione né di essere stato escluso da procedure selettive per tale motivo. Analogamente, la domanda di danno esistenziale è stata ritenuta del tutto generica e sfornita di prova. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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