Promozione per merito straordinario esclusa per condotta al limite superiore dell’ordinarietà (TAR Lombardia n. 1073 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La promozione per merito straordinario del personale della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. n. 335/1982, costituisce la forma più elevata di ricompensa e una deroga ai meccanismi ordinari di progressione in carriera, che esige un’interpretazione restrittiva. Essa presuppone che l’interessato abbia conseguito risultati eccezionali, rendendo servizi straordinari, ovvero abbia corso grave pericolo di vita, dimostrando qualità personali e professionali fuori dal comune e assolutamente eccezionali. L’attribuzione è rimessa ad ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo per macroscopica illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidenti lacune dell’iter logico. Non rientrano nel merito straordinario le condotte che, pur lodevoli e caratterizzate da sprezzo del pericolo, si mantengono nell’ambito dei doveri d’istituto e dei risultati professionale ordinari, ancorché al loro limite superiore; esse possono essere premiate con il riconoscimento dell’encomio solenne, ai sensi dell’art. 69, comma 2, d.P.R. n. 335/1982.
Il Fatto
Un ispettore della Polizia di Stato impugnava il provvedimento con cui il Capo della Polizia non aveva accolto la proposta di promozione per merito straordinario formulata dal Questore di Brescia, disponendo in luogo di essa l’attribuzione dell’encomio solenne. La proposta premiale traeva origine dalla partecipazione dell’ispettore a complesse attività investigative culminate nel fermo di trentuno soggetti, gravemente indiziati di delitti in materia di armi e aggravati dal metodo mafioso. L’operatore aveva gestito l’installazione di presidi tecnici in condizioni di segretezza, seguito ogni fase dell’indagine e partecipato personalmente all’irruzione nel capannone ove i soggetti erano riuniti, correndo un serio pericolo per la propria incolumità e fornendo informazioni utili alla rimodulazione dell’intervento.
Il Consiglio per le Ricompense, prima, e la Commissione per il personale degli ispettori, poi, non avevano ravvisato i presupposti dell’art. 73 citato, ritenendo la condotta meritevole del riconoscimento dell’encomio solenne. Avverso tale determinazione l’interessato proponeva ricorso, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, sviamento, illogicità manifesta e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha richiamato il quadro normativo di riferimento, osservando che la promozione per merito straordinario costituisce una consistente deroga agli ordinari meccanismi di avanzamento e, pertanto, richiede un’interpretazione restrittiva delle ipotesi di applicazione. L’eccezionalità dei risultati conseguiti e la dimostrazione di qualità personali e professionali fuori dal comune costituiscono presupposti indefettibili, il cui apprezzamento è rimesso all’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sottratta al sindacato di legittimità se non per abnormità dell’iter logico, illogicità manifesta o travisamento della realtà fattuale.
Il Collegio ha quindi declinato tali principi al caso concreto, osservando che l’Amministrazione aveva compiutamente motivato la scelta di tributare l’encomio solenne, ritenendo che la condotta e le qualità dimostrate non rivestissero il necessario carattere di eccezionalità. Ha escluso che la valutazione fosse inficiata da arbitrarietà o da travisamento, valorizzando in particolare la circostanza che l’apporto dell’istante, pur collocandosi al limite superiore dell’ordinarietà, rimanesse comunque all’interno di quella categoria di risultati professionali attesi da un appartenente alle Forze di polizia.
Il giudice ha richiamato il principio per cui restano estranee al merito straordinario le ipotesi in cui il dipendente, pur svolgendo un ottimo lavoro anche in condizioni di pericolo, compia atti rientranti nelle prestazioni normalmente esigibili, poiché l’attività di ricerca e assicurazione alla giustizia degli autori di reato costituisce il compito istituzionale della Polizia di Stato. La promozione per merito straordinario, invece, esige che le eccezionali qualità personali trovino espressione in comportamenti di eccezionale rilevanza sotto il profilo dei risultati conseguiti. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto e le spese di lite integralmente compensate, in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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