Ottemperanza al giudicato: il TAR dispone verifiche istruttorie sul titolo in favore del personale ATA (TAR Abruzzo n. 279 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo esercita poteri istruttori pieni, funzionali alla verifica dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di conformazione al giudicato. L’ordinanza con cui il TAR dispone incombenti istruttori, chiedendo all’Amministrazione una relazione circostanziata e documentata sui fatti di causa e sui motivi di ricorso, non definisce il giudizio e non incide sulla domanda di nomina del commissario ad acta, che resta riservata alla successiva camera di consiglio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lanciano del 4 novembre 2025, chiedendo l’esecuzione del dictum e, in caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio per resistere alla domanda, contestando la fondatezza delle pretese avversarie.
La Motivazione della Corte
Il collegio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di ottemperanza, ha ritenuto necessario disporre incombenti istruttori, esercitando i poteri che l’art. 65 c.p.a. riconosce al giudice dell’ottemperanza.
La scelta di ordinare all’Amministrazione il deposito di una relazione circostanziata e documentata risponde all’esigenza di acquisire elementi certi e verificabili in ordine allo stato di esecuzione del giudicato e alle ragioni del supposto inadempimento, prima di assumere qualsiasi determinazione in merito alla richiesta di commissariamento.
Il tribunale ha così fissato il termine di 30 giorni per l’adempimento istruttorio, decorrente dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza, e ha contestualmente rinviato il seguito della trattazione alla camera di consiglio del 23 ottobre 2026, riservando a quella sede ogni valutazione sulla domanda di nomina del commissario ad acta.
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Nota della Redazione
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