La notifica al domicilio digitale RegInde prevale sull’IPA (TAR Basilicata n. 262 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il combinato disposto degli artt. 16, comma 12, e 16-ter, comma 1-ter, D.L. n. 179/2012 (conv. in L. n. 221/2012) non ha abrogato l’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni che vi abbiano provveduto, di ricevere le notificazioni degli atti al domicilio digitale cd. RegInde comunicato al Ministero della Giustizia. La notificazione è validamente effettuata presso l’indirizzo IPA solo nel caso in cui l’Amministrazione non abbia effettuato la predetta comunicazione. L’erronea notificazione presso l’indirizzo IPA, anziché presso quello RegInde, comporta l’onere di rinotificazione del ricorso, non potendo più trovare applicazione la declaratoria di inammissibilità in ragione del principio espresso dalla Corte costituzionale n. 148 del 2021.
Il Fatto
Una cooperativa sociale proponeva ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. avverso il silenzio rigetto formatosi sulla propria istanza di accesso agli atti, notificando il ricorso al Comune di Matera presso l’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco IPA, ossia comune.matera@cert.ruparbasilicata.it. Il Comune non si costituiva in giudizio. Alla camera di consiglio, il Collegio rilevava d’ufficio la questione relativa alla correttezza della notificazione, atteso che l’Amministrazione aveva comunicato al Ministero della Giustizia un diverso indirizzo di posta elettronica certificata cd. RegInde (avvocatura@pec.comune.matera.it).
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha precisato che l’art. 28 D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), introducendo il comma 1-ter all’art. 16-ter D.L. n. 179/2012, non ha affatto abrogato la disciplina di cui all’art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012. Tale ultima disposizione continua a prevedere l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di comunicare al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni, con la conseguenza che la notifica degli atti, ivi compresi quelli del processo amministrativo, deve avvenire presso tale domicilio digitale se indicato.
Il Collegio ha quindi chiarito che l’art. 16-ter, comma 1-ter, cit., lungi dall’aver reso equivalente l’indirizzo IPA, ha una portata residuale: esso opera soltanto nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non abbia provveduto alla comunicazione del proprio indirizzo RegInde al Ministero della Giustizia. In tal caso, e solo in tal caso, la notificazione può considerarsi validamente effettuata presso il domicilio digitale risultante dall’elenco IPA. Nel caso di specie, poiché il Comune di Matera aveva correttamente comunicato il proprio indirizzo RegInde, la notifica eseguita presso l’indirizzo IPA doveva ritenersi irrituale.
Quanto alle conseguenze processuali dell’errore, il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. nella parte in cui precludeva al giudice di ordinare la rinnovazione della notifica nulla. In applicazione di tale principio, il Tribunale ha ritenuto di non poter dichiarare l’inammissibilità del ricorso, disponendo invece la rinotificazione dello stesso presso il corretto indirizzo di posta elettronica certificata nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con fissazione della successiva camera di consiglio.
Nota della Redazione
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