Annullamento in autotutela e omessa comunicazione di avvio: illegittima la caducazione della convenzione per attività edilizia libera (TAR Basilicata n. 124 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, è illegittimo se disposto in violazione delle garanzie procedimentali, in particolare dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento. La convenzione stipulata tra un Comune e un privato per la realizzazione di un progetto imprenditoriale conserva la sua vincolatività finché non venga annullata con le forme e i presupposti di legge. Le attività di indagine geognostica ed esplorativa sul suolo, funzionali alla progettazione di un impianto, rientrano nell’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380/2001, e non richiedono alcuna previa autorizzazione amministrativa, anche se svolte su terreni di proprietà privata, quando sono collegate alla convenzione.
Il Fatto
Una società, titolare di una convenzione stipulata con il Comune nel 2012 per la realizzazione di una stazione di pompaggio funzionale a un progetto di accumulo idroelettrico, impugnava la delibera comunale del 21 maggio 2025, con cui l’ente disponeva l’annullamento in autotutela della convenzione, nonché la conseguente nota di comunicazione del 3 giugno 2025. Con motivi aggiunti, la ricorrente contestava anche le successive note con cui il Comune diffidava la società dall’accedere ai terreni comunali e privati per svolgere attività di rilievo e indagine, senza preventiva autorizzazione.
La società chiedeva quindi la sospensione cautelare degli atti impugnati, deducendo la nullità del procedimento di autotutela per mancata comunicazione di avvio e l’insussistenza dei presupposti per l’annullamento della convenzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato la giurisdizione amministrativa, rilevando che i provvedimenti gravati si riferiscono ad attività preliminari e propedeutiche rispetto all’autorizzazione dell’impianto, il cui procedimento è ancora in itinere, e che quindi non incidono sul regime delle acque pubbliche.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto, ad un primo sommario esame, che il ricorso sia assistito da elementi di fondatezza. L’annullamento in autotutela della delibera del 2012 appare viziato sotto un duplice profilo: per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che integra una violazione delle garanzie partecipative, e per la carenza dei requisiti richiesti dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto fondata la censura, affermando che la convenzione regola ancora i rapporti tra le parti e che la sua perdurante vincolatività integra idoneo titolo legittimante la società a compiere le attività di indagine, in quanto collegate alla convenzione stessa. Tali attività rientrano nel perimetro dell’attività libera ex art. 6, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 380/2001, e non necessitano di alcuna previa autorizzazione amministrativa, nemmeno se svolte su terreni di proprietà privata.
Il Collegio ha infine ravvisato il periculum in mora, vista la rilevanza degli interessi sottostanti al progetto imprenditoriale. La domanda cautelare è stata accolta con sospensione dei provvedimenti impugnati e condanna del Comune alle spese, fissando l’udienza di merito.
Nota della Redazione
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