Sospensione dell’ordinanza di demolizione per fumus non manifestamente infondato e irreversibilità degli effetti (TAR Abruzzo n. 48 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di un’ordinanza di demolizione di opere abusive ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 deve essere accolta quando le questioni di fatto e di diritto sottese alla res controversa richiedano un adeguato approfondimento in sede di merito e quando l’esecuzione del provvedimento comporterebbe effetti irreversibili, quale la demolizione delle opere eseguite. In tale bilanciamento degli interessi, la soluzione cautelare che consente di pervenire alla decisione re adhuc integra è preferibile, poiché evita il pregiudizio derivante dall’esecuzione immediata dell’atto impugnato. La sospensione cautelare costituisce pertanto lo strumento idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale in attesa della trattazione di merito del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Pescara aveva disposto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di un fabbricato incompiuto, ritenuto abusivo ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. L’atto era stato notificato lo stesso giorno della sua adozione. Il ricorrente, titolare del permesso di costruire relativo all’immobile, chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza di demolizione e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, inclusi i rapporti di sopralluogo e le determinazioni istruttorie richiamate nel provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto che le questioni in fatto e in diritto sottese alla res controversa non potessero essere risolte in sede cautelare, richiedendo un esame adeguato e approfondito in sede di merito. La delicatezza delle questioni prospettate, unita alla natura del provvedimento impugnato, imponeva di valutare con particolare attenzione il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla repressione degli abusi edilizi e l’interesse del ricorrente a evitare la distruzione delle opere realizzate.
Nel giudizio di bilanciamento, il Collegio ha attribuito rilievo preminente al carattere irreversibile degli effetti derivanti dall’esecuzione del provvedimento di demolizione. Eseguire la demolizione prima della decisione di merito renderebbe, infatti, definitivamente compromessa la situazione giuridica del ricorrente, con un pregiudizio non rimediabile in caso di eventuale accoglimento del ricorso.
La soluzione cautelare adottata consente invece di pervenire alla decisione re adhuc integra, ossia prima che l’esecuzione dell’atto abbia prodotto i suoi effetti distruttivi. Tale scelta garantisce la piena effettività della tutela giurisdizionale, preservando la res controversa fino alla trattazione di merito del ricorso.
Sulla base di tali considerazioni, il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato e fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 28 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
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Nota della Redazione
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