Omessa allegazione del certificato di regolare esecuzione e punteggio zero nel sub-criterio (TAR Basilicata n. 537 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del disciplinare di gara che impone al concorrente di allegare alle schede-lavoro il certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori analoghi pregresse, precisando che tale certificazione non è conteggiata nel numero massimo di pagine, sancisce l’essenzialità di tale produzione documentale ai fini della valutazione del sub-criterio qualitativo. L’omessa allegazione della certificazione, in quanto elemento essenziale di valutazione, legittima la Commissione ad attribuire il coefficiente pari a zero laddove la legge di gara preveda tale punteggio per il “livello di valutazione assente”, senza che ciò comporti la trasformazione del criterio da discrezionale a tabellare né l’introduzione postuma di un nuovo criterio valutativo. La verifica di equivalenza dei contratti collettivi applicati dall’aggiudicataria deve essere compiuta sulla base della disciplina vigente al momento dell’aggiudicazione, potendo la stazione appaltante avvalersi delle presunzioni di equivalenza introdotte successivamente all’indizione della gara.

Il Fatto

La Regione indiceva una procedura di gara per l’affidamento di lavori di miglioramento della funzionalità idraulica di un canale scolmatore. Il Consorzio ricorrente, secondo classificato, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, deducendo l’illegittimità della decisione del seggio di gara di attribuire un punteggio pari a zero all’offerta tecnica in relazione al sub-criterio “Qualità delle soluzioni progettuali”, per l’omessa produzione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori pregresse. Contestava altresì la mancata verifica della dichiarazione di equivalenza del contratto collettivo indicato dall’aggiudicataria, diverso da quello richiamato dalla stazione appaltante.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure dedotte. Con riferimento ai primi due motivi, ha evidenziato che il disciplinare di gara, all’art. 16, dopo aver richiesto l’allegazione delle schede-lavoro, prevedeva espressamente che “Dovrà essere allegato il certificato di regolare esecuzione dei lavori o il collaudo”, con una formulazione inequivocabile che, per l’uso del verbo deontico, sanciva la necessità di tale ulteriore produzione documentale. La precisazione che tale certificazione non andava conteggiata nel numero massimo di facciate ne confermava il carattere di indispensabile allegato delle schede-lavoro.

Il Collegio ha escluso che la prescrizione fosse irragionevole o illegittima, rilevando come la valorizzazione dei profili esecutivi fosse funzionale al compiuto apprezzamento della qualità delle soluzioni progettuali, potendo da essi trarsi elementi espressivi della bontà delle soluzioni tecniche prospettate ex ante. Ha altresì ritenuto la previsione sufficientemente chiara e intellegibile, come dimostrato dal fatto che sette dei dieci partecipanti avevano ottemperato all’onere documentale.

Quanto alla determinazione della Commissione di attribuire il punteggio zero, essa è stata ritenuta il precipitato necessario dell’art. 18.2 del disciplinare, che prevedeva il coefficiente pari a zero in presenza di un livello di valutazione “assente”. La determinazione assunta nella seduta riservata del 5.6.2025 è stata qualificata come pedissequa esplicitazione del combinato disposto degli artt. 16 e 18.2, priva di attitudine novativa, con conseguente esclusione della dedotta introduzione postuma di un criterio valutativo nuovo.

In relazione al terzo motivo, il Tribunale ha rilevato che l’aggiudicataria aveva dichiarato l’applicazione di un C.C.N.L. contraddistinto dal codice F018, diverso da quello indicato dalla stazione appaltante (F012), ma che l’art. 3, comma 2, dell’Allegato I.01 al D.lgs. n. 36/2023 introduce una presunzione di equivalenza tra i contratti classificati con i codici CNEL/INPS F012, F015 e F018. Tale previsione, entrata in vigore il 31.12.2024, risultava applicabile ratione temporis alla verifica di equivalenza di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, essendo l’aggiudicazione successiva a tale data, in conformità al principio tempus regit actum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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