Abbattimento di alberi su suolo pubblico – obbligo di valutare soluzioni alternative prima della rimozione (TAR Basilicata, Sez. I, ordinanza cautelare n. 119 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce violazione del principio di proporzionalità l’ordinanza sindacale che disponga il radicale abbattimento e la rimozione di alberi i cui rami si protendono sulla pubblica via, senza che l’Amministrazione abbia considerato soluzioni alternative meno incisive, quali la potatura o il taglio dei soli rami sporgenti. In sede di delibazione sommaria cautelare, la fondatezza di tale doglianza legittima l’accoglimento dell’istanza incidentale ai soli fini del riesame dell’atto da parte dell’Amministrazione, con conseguente sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento medio tempore.

Il Fatto

Un proprietario di un fondo confinante con strade pubbliche impugnava l’ordinanza sindacale con cui il Comune intimato disponeva la rimozione di due alberi, i cui rami si protendevano sulle strade pubbliche. Il ricorrente, ritenendo il provvedimento sproporzionato rispetto alle esigenze di sicurezza stradale, chiedeva la sospensione dell’efficacia dell’atto e il successivo annullamento, deducendo che l’Amministrazione avrebbe potuto adottare misure meno drastiche del totale abbattimento delle piante.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, investito dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., ha rilevato all’esito di una prima e sommaria delibazione la fondatezza della doglianza incentrata sulla violazione del principio di proporzionalità.

Nel provvedimento impugnato, infatti, non risultavano essere state considerate soluzioni alternative idonee a porre rimedio alle criticità rappresentate — quali la potatura o il taglio dei rami sporgenti sulla pubblica via — potendo l’Amministrazione optare per un intervento meno radicale rispetto al radicale abbattimento delle piante e alla loro rimozione. L’assenza di tale valutazione ha integrato gli estremi del vizio lamentato.

Alla luce di tale rilievo, il TAR ha ritenuto di dover accogliere l’incidentale istanza cautelare, disponendo il riesame dell’atto impugnato da parte dell’Amministrazione resistente, che dovrà valutare la sussistenza delle condizioni per l’adozione di misure alternative. Ha, inoltre, sospeso nelle more l’efficacia dell’ordinanza sindacale e fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito.

Le spese di lite della fase sono state poste a carico del Comune soccombente, liquidate forfettariamente, mentre l’ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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