Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 783 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e non dalla sua pubblicazione. Il ricorso per ottemperanza presuppone il passaggio in giudicato della sentenza, che deve essere comprovato. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro, notificata nel marzo 2025, è stato riconosciuto alla ricorrente, docente, il diritto a fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per tre anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa e all’accredito di somme per un valore di € 1.500,00, oltre accessori.

Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo senza che l’amministrazione vi abbia dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si è costituita depositando una memoria di mera forma. Il ricorso è stato rimesso in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il profilo del rispetto del termine dilatorio. Rileva che la notificazione del titolo esecutivo è avvenuta in data 29.03.2025 e che il ricorso è stato notificato il 5 gennaio 2026, quindi oltre nove mesi dopo: il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 risulta pertanto rispettato.

Il Collegio verifica poi il presupposto del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. Sottolinea che tale accertamento è necessario ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, e richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. Il giudicato è comprovato dall’attestazione di segreteria prodotta in atti.

Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Ministero intimato di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica, con accredito delle somme dovute, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario apicale, perché assicuri l’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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