Sequestro di alimenti e blocco ufficiale: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 3899 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale di sequestro di prodotti alimentari adottato dall’autorità sanitaria ai sensi degli artt. 137 e 138 del Reg. UE 625/2017 e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 27/2021 non è autonomamente impugnabile davanti al giudice amministrativo. Esso inerisce a un procedimento diretto all’irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi della legge n. 689/1981, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La regola non muta quando l’atto sia espressione di un potere di vigilanza igienico-sanitaria: rileva la natura sanzionatoria e cautelare del provvedimento, non l’interesse pubblico perseguito. Il difetto di giurisdizione è dichiarabile anche d’ufficio, senza obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ove la questione sia stata introdotta dalla stessa parte ricorrente a fondamento dell’adizione del Tribunale.
Il Fatto
Una società titolare di un laboratorio di pasticceria impugnava davanti al TAR Campania il verbale ispettivo e il verbale di sequestro redatti in data 7.10.2025 dall’azienda sanitaria, con i quali erano state contestate non conformità gravi nella lavorazione di prodotti di pasticceria surgelati, per un quantitativo di 670 kg. L’amministrazione aveva rilevato che i prodotti erano stati confezionati partendo da semilavorati congelati, scongelati, farciti e nuovamente congelati crudi, in difformità dalle indicazioni del produttore dei semilavorati, che vietavano la ricongelazione.
La ricorrente deduceva l’incompetenza dell’ufficio procedente, la violazione degli artt. 137 e 138 del Reg. UE 625/2017 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 27/2021, l’eccesso di potere per contraddittorietà e la lesione del legittimo affidamento, chiedendo altresì il risarcimento dei danni. Costituitasi, l’azienda sanitaria ribadiva la legittimità degli atti e la sussistenza delle criticità igienico-sanitarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che non sussiste l’obbligo di avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché la questione di giurisdizione è stata introdotta dalla stessa ricorrente a fondamento del ricorso. La norma mira a prevenire le decisioni a sorpresa, evitando che la causa sia definita su questioni non discusse in contraddittorio: presupposto che nella specie non ricorre.
Nel merito, il Tribunale richiama la decisione del TAR Piemonte, sez. I, n. 589 del 2022, resa in materia di blocco ufficiale di prodotti per la tutela della salute pubblica con applicazione del Reg. UE 625/2017 e della normativa nazionale di adeguamento. Il Regolamento definisce le norme sostanziali e le procedure di controllo in tema di sicurezza alimentare; il D.Lgs. n. 27/2021 delinea il quadro in cui operano le autorità competenti e gli operatori del settore, disciplinando controllo ufficiale, gestione delle non conformità, laboratori e sanzioni.
L’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 27/2021 consente alle autorità competenti, fra le altre misure degli artt. 137 e 138 del Regolamento, di procedere a sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali, ivi compreso il sequestro amministrativo nei casi dell’art. 13 della legge n. 689/1981. Da tale inquadramento discende che il verbale di sequestro e l’atto di convalida ineriscono a un procedimento volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa, rispetto al quale l’art. 22 della legge n. 689/1981 radica la giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio dichiara inconferente il precedente della stessa Sezione (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 7288 del 2025), invocato dalla ricorrente: in quel caso veniva in contestazione un provvedimento espressivo di un potere conformativo e regolatorio dell’attività d’impresa, incidente in via permanente sulle modalità di svolgimento dell’attività produttiva, e dunque soggetto al vaglio del giudice amministrativo. Nella fattispecie, invece, viene in contestazione il mero sequestro di prodotti alimentari.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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