Inammissibile la censura del dipendente contro la riorganizzazione dell’Avvocatura senza lesione attuale (TAR Basilicata n. 531 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto dal dipendente comunale non dirigenziale avverso la delibera di riorganizzazione dell’Avvocatura comunale quando questi non subisca alcuna lesione diretta, concreta e attuale, permanendo assegnato al medesimo ufficio con identico inquadramento e mansioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza. La mera aspettativa alla futura partecipazione a una procedura concorsuale per la qualifica dirigenziale, non avviata né programmata, non integra un interesse qualificato a contestare le scelte organizzative dell’ente. L’Avvocatura comunale, pur nelle guarentigie della legge professionale, costituisce un ufficio dell’ente locale ed è soggetta al potere di autoregolamentazione dello stesso.
Il Fatto
Un dipendente di ruolo del Comune, con profilo di funzionario avvocato, ha impugnato la deliberazione commissariale con cui l’Ente ha ridisegnato la propria macrostruttura organizzativa, istituendo il Servizio Avvocatura comunale alle dirette dipendenze del Sindaco, in luogo della precedente area dirigenziale. Con atto di motivi aggiunti ha altresì gravato la successiva delibera di modifica del regolamento dell’Avvocatura, volta ad adeguarlo al nuovo assetto. Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto molteplici profili, contestando, tra l’altro, la soppressione della posizione dirigenziale e la possibile compressione dell’autonomia dell’ufficio legale. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del gravame, mentre le Amministrazioni statali intimate hanno rappresentato il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente scrutinato la sussistenza dell’interesse a ricorrere, rilevando come il ricorrente non sia inquadrato in qualifica dirigenziale e non lo sia mai stato. Ha quindi evidenziato che, anche a seguito della contestata ristrutturazione, il dipendente è rimasto assegnato allo stesso ufficio, svolgendo mansioni di avvocato corrispondenti a quelle pregresse e con identico inquadramento, avendo anzi ricevuto l’incarico di avvocato coordinatore. Da tale angolazione, il Collegio ha escluso la configurabilità di una lesione diretta, concreta e immediata delle sue posizioni soggettive.
Quanto alla lamentata soppressione della posizione dirigenziale, il Tribunale ha osservato che la qualifica si acquisisce tramite concorso pubblico. Poiché alcuna procedura selettiva risultava avviata o programmata al momento della modifica organizzativa, la mera aspettativa alla partecipazione a un futuro concorso è stata ritenuta inidonea a sorreggere l’interesse alla contestazione di scelte che riguardano le linee fondamentali di organizzazione degli uffici. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Il Collegio ha comunque precisato che il gravame sarebbe stato anche infondato nel merito. Ha ricordato che l’Avvocatura comunale, pure assistita dalle garanzie della legge professionale, rappresenta pur sempre un ufficio comunale, assoggettato al generale potere di autoregolamentazione dell’Ente. I provvedimenti commissariali adottati con i poteri della Giunta sono risultati sufficientemente motivati e scevri da manifesta illogicità, non ravvisandosi alcun pregiudizio all’autonomia dell’ufficio per effetto della sua collocazione in posizione di staff all’organo di governo, anzi valorizzata dalla mancata sottoposizione a strutture di coordinamento amministrativo.
Il Tribunale ha infine escluso la denunciata inversione procedimentale, reputando logico e consequenziale che la modifica del regolamento dell’Avvocatura sia conseguita alla ristrutturazione della macrostruttura. Ha, quindi, ritenuto non disfunzionale la previsione che gli aspetti di gestione del rapporto di lavoro del personale amministrativo assegnato all’ufficio siano rimessi a una distinta unità organizzativa dell’Ente, atteso che le direttive per il funzionamento del servizio amministrativo sono impartite dall’avvocato coordinatore. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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