Diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per opere di risanamento conservativo delle camere urbane: il TAR Basilicata dispone il riesame alla luce della disciplina sulla pertinenza (TAR Basilicata, ord. n. 116/2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36, primo comma, d.P.R. n. 380/2001, il diniego deve essere motivato con riferimento alle caratteristiche strutturali e morfologiche del manufatto e alla sua ubicazione. Allorché l’Amministrazione contesti la natura pertinenziale di opere di risanamento conservativo delle “camere urbane” disciplinate dall’art. 17 N.T.A. delle previsioni urbanistiche comunali, il giudice amministrativo, in sede cautelare, può disporre il riesame del provvedimento, onerando l’Amministrazione di approfondire il profilo contestato con adeguato supporto istruttorio e motivazionale. L’accoglimento dell’istanza cautelare finalizzata al riesame non determina l’annullamento del provvedimento, ma sospende l’efficacia e impone una nuova valutazione alla luce dei motivi di ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria, adottato con determina dirigenziale del 31.07.2025, relativo a opere di sistemazione esterna e modifica di prospetto di un fabbricato esistente. L’Amministrazione comunale aveva contestato la sussistenza dei presupposti per la sanatoria, ritenendo non pertinenziali gli interventi realizzati. Avverso il diniego e il presupposto preavviso di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990, la società proponeva ricorso, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Basilicata ha ritenuto di dover accogliere la domanda cautelare, disponendo il riesame del provvedimento impugnato da parte del Comune, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. Il giudice amministrativo ha valorizzato il profilo relativo alla contestata natura pertinenziale dell’intervento, richiamando la disciplina dell’art. 17 N.T.A. delle previsioni urbanistiche comunali in materia di risanamento conservativo delle “camere urbane”.

La decisione si fonda sulla necessità di un approfondimento istruttorio circa le caratteristiche strutturali e morfologiche del manufatto e la sua ubicazione, nonché sulle risultanze della “Mappa delle camere urbane” esistenti nel territorio comunale. Il Collegio ha ritenuto che, alla luce delle censure prospettate, sussistesse il fumus del dedotto vizio motivazionale, non emergendo dal provvedimento impugnato un’adeguata dimostrazione delle ragioni del diniego in relazione alla qualificazione dell’intervento come pertinenza.

L’ordinanza, nel sospendere l’impugnato provvedimento, ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 28 gennaio 2026, riservando ogni ulteriore determinazione all’esito del riesame amministrativo. La soluzione adottata configura un’ipotesi di cautela atipica, orientata non già all’immediata tutela satisfattiva, bensì alla rinnovazione del potere amministrativo in conformità ai motivi di ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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