Difetto di giurisdizione sulle contestazioni del corrispettivo nel trasporto scolastico disabili (TAR Sicilia n. 760 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dell’accreditamento dei servizi sociali di cui alla legge n. 328/2000, la controversia avente ad oggetto la quantificazione del corrispettivo di prestazioni di trasporto scolastico già rese non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Gli atti con cui l’amministrazione, nella fase esecutiva del rapporto, impone la propria interpretazione delle clausole del disciplinare al fine di ridurre gli importi dovuti all’operatore non costituiscono esercizio di potere autoritativo. La cognizione delle contestazioni sul corrispettivo appartiene pertanto al giudice ordinario, restando estranea la materia della concessione di pubblico servizio.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale, accreditata dalla Città metropolitana per l’erogazione del servizio di trasporto scolastico in favore di alunni disabili delle scuole secondarie di secondo grado, ha reso il servizio per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Dopo la fase di accreditamento e la stipula dei contratti di servizio relativi ai vari periodi, l’amministrazione ha contestato le rendicontazioni trasmesse, affermando che il corrispettivo dovesse essere calcolato secondo il criterio del pieno carico dei mezzi, a prescindere dal mezzo impiegato.

Con note successive l’ente ha ridotto gli importi liquidabili per i mesi di marzo e aprile 2024, ha chiesto l’emissione di note di credito e ha proposto nuovi contratti recanti il medesimo criterio. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR, chiedendone l’annullamento e la condanna dell’amministrazione al pagamento dei corrispettivi, oltre interessi di mora. La Città metropolitana ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di giurisdizione, in ossequio all’ordine logico indicato dall’Adunanza Plenaria n. 5/2015. Esclude che la fattispecie rientri nella giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., poiché non si versa in una concessione di pubblico servizio, bensì nell’affidamento di un servizio sociale mediante il sistema dell’accreditamento previsto dalla legge n. 328/2000.

Il collegio richiama i limiti posti dalla Corte costituzionale alla giurisdizione esclusiva (Corte cost. n. 204/2004 e n. 191/2006), che la ammettono solo in presenza dell’esercizio di un potere autoritativo. Sulla scia di Cass. civ., Sez. Un., n. 18267/2019, osserva che la stipulazione del contratto segna lo spartiacque tra le giurisdizioni: l’amministrazione, nella fase esecutiva, agisce in posizione di tendenziale parità, esercitando la propria autonomia negoziale.

Gli atti impugnati, ad avviso del Tribunale, non esprimono alcuna volontà di modifica in autotutela delle clausole del disciplinare, ma solo l’intento di darne un’interpretazione innovativa per ridurre gli importi dovuti. Essi non concretano esercizio di potere autoritativo e si collocano in un segmento del rapporto in cui la dialettica tra le parti si svolge su un piano paritetico.

Il Tribunale rileva inoltre che oggetto della contestazione non è l’organizzazione del servizio, ma il quantum del corrispettivo relativo a prestazioni ormai rese, e richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 8078/2025 e Sez. III, n. 1984/2022, secondo cui la cognizione dei provvedimenti relativi all’esecuzione dell’accordo negoziale spetta al giudice ordinario. Le conclusioni non mutano per il segmento di rapporto privo di disciplina contrattuale, parimenti collocato nella fase esecutiva.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con indicazione del Tribunale civile quale giudice competente. Le spese sono compensate in ragione della novità e della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *