Revisione della patente legittima per mancata precedenza al pedone (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 177 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata precedenza a un pedone che transita su un attraversamento pedonale segnalato costituisce violazione di una regola basilare della condotta di guida e denota, di per sé, dubbi sulla persistenza dell’idoneità tecnica del conducente. Ai fini della revisione della patente ex art. 128, comma 1, cod. strada non occorre la certezza della responsabilità del conducente, essendo sufficiente il dubbio ingenerato dalla dinamica del sinistro o dalla complessiva condotta di guida. Il provvedimento ha natura precauzionale, non cautelare in senso stretto, e l’interesse pubblico alla verifica dell’idoneità non è superato dal decorso del tempo né dal fatto che l’interessato abbia continuato a guidare senza ulteriori incidenti.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Funzionario delegato di P.O. del Servizio motorizzazione civile regionale – Ambito territoriale di Trieste ha disposto la revisione della patente, mediante nuovo esame teorico-pratico, ai sensi dell’art. 128, comma 1, cod. strada. Il provvedimento trae origine da un sinistro avvenuto in centro abitato, in cui la ricorrente, alla guida del proprio veicolo, non ha arrestato la vettura in corrispondenza di un attraversamento pedonale segnalato, omettendo la precedenza a un pedone che aveva già iniziato ad attraversare e urtandolo con la parte anteriore.
La ricorrente ha dedotto la violazione e l’errata applicazione dell’art. 128 cod. strada, la carenza dei presupposti e dell’istruttoria, nonché il difetto e la contraddittorietà della motivazione ex art. 3 legge n. 241/1990. Ha sostenuto il difetto di finalità di tutela della sicurezza stradale, il carattere sanzionatorio della misura e il lungo tempo decorso dal sinistro. La Regione si è costituita contestando la fondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato. Il provvedimento risulta emesso in presenza dei presupposti legittimanti, all’esito di un procedimento regolarmente esperito e sulla scorta di un’idonea motivazione. L’Ufficio ha descritto l’evento e reso intellegibili le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sull’idoneità, esplicitando anche le ragioni per cui ha disatteso il contributo partecipativo della ricorrente.
Il Collegio ha valorizzato lo scostamento della condotta di guida dai parametri di perizia fissati dal legislatore: dall’art. 140 cod. strada, quale principio informatore della circolazione, all’art. 141, comma 2, cod. strada sulla velocità e il controllo del veicolo, fino all’art. 191, commi 1 e 4, cod. strada, in concreto disatteso. La ricorrente non è stata in grado di adeguare la guida alle condizioni di luogo, in centro abitato e in presenza di attraversamento segnalato.
La narrazione difensiva dell’evento è stata ritenuta sfornita di riscontro e smentita dalla documentazione in atti, munita di fede privilegiata fino a querela di falso. Il Tribunale ha osservato che la ricorrente non ha dichiarato nulla nell’immediatezza del sinistro e ha rappresentato le circostanze solo con la memoria endo-procedimentale.
Il Collegio ha richiamato il Cons. Stato, Sez. I, parere n. 1172 del 10.06.2020, secondo cui l’obbligo di dare la precedenza ai pedoni è regola fondamentale e basilare della condotta di guida, la cui violazione lascia dubitare dell’idoneità tecnica del guidatore. Ha inoltre richiamato propri precedenti, tra cui la sentenza n. 12/2020 e la sentenza n. 279/2022, nonché il Cons. Stato n. 1730/2020 sulla massima precauzione.
Quanto al tempo decorso, il Tribunale ha ribadito che la revisione ha natura precauzionale e non cautelare in senso stretto e che l’interesse pubblico alla verifica dell’idoneità va perseguito in qualsiasi momento. Il lasso intercorso tra sinistro, avvio e conclusione del procedimento non è stato ritenuto idoneo a fondare un affidamento legittimo della ricorrente. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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