Piani comunali per la telefonia mobile non presupposti dell’istanza di autorizzazione (Cons. Stato n. 10063 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I piani o i programmi previsti dai regolamenti comunali in materia di impianti di telefonia mobile non costituiscono presupposto per la presentazione delle istanze di autorizzazione all’installazione di singoli impianti, non essendo tale adempimento previsto dalle disposizioni statali di riferimento. La potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 non può tradursi in un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite. Le previsioni regolamentari che indicano siti “maggiormente idonei” vanno interpretate come criteri preferenziali e non esclusivi: illegittimo è il diniego che le assuma a fondamento di una preclusione assoluta.
Il Fatto
Il Comune ha respinto l’istanza con cui la società aveva chiesto l’autorizzazione a installare una stazione radio base su un immobile del proprio territorio. A fondamento del diniego il Comune ha posto la mancata trasmissione del programma di sviluppo delle reti e l’assenza di un piano di localizzazione dell’area indicata; ha inoltre rilevato il contrasto dell’intervento con il Regolamento comunale approvato nel 2023, che individuava le aree maggiormente idonee all’installazione, tra le quali non rientrava quella richiesta.
La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Campania, che ha accolto il ricorso annullando il diniego ma non le disposizioni regolamentari, ritenute non preclusive. Il Comune ha proposto appello, articolando due motivi: l’erronea valutazione del ruolo del programma di sviluppo e la qualificazione delle prescrizioni regolamentari come criteri localizzativi vincolanti. La società ha resistito e ha riproposto il motivo assorbito in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente disposto l’estromissione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, costituitasi per errore in un giudizio diverso e comunque estranea al rapporto sostanziale.
Il primo motivo è infondato. Secondo l’orientamento condiviso dal Collegio, i piani o programmi previsti dai regolamenti comunali non sono presupposti per le istanze di installazione di singoli impianti (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7316 del 2023; n. 1200 del 2024). La tesi comunale, secondo cui il piano servirebbe a una compiuta istruttoria, conferisce surrettiziamente all’adempimento una portata propedeutica che lo stesso Comune esclude. L’omessa presentazione non ha inciso in concreto sull’istruttoria, come dimostrano i provvedimenti fondati su ragioni ostative individuate all’esito di apposita verifica.
Il secondo motivo è parimenti infondato. L’assimilazione delle infrastrutture di telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria implica la loro compatibilità, in via generale, con ogni destinazione urbanistica; la potestà regolamentare comunale non può quindi esprimersi in un divieto generalizzato in aree predefinite (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9903 del 2025; n. 374 del 2021; n. 10468 del 2024).
I principi giurisprudenziali operano come criteri ermeneutici della disciplina comunale. Nel caso concreto l’art. 6 del Regolamento indica siti “maggiormente idonei”, dunque preferenziali e non esclusivi; l’art. 7 consente l’installazione nei siti della mappa delle localizzazioni senza escludere localizzazioni diverse; l’art. 13 attiene alla sola progettazione degli impianti. Il diniego è perciò illegittimo, sia se fondato su prescrizioni assunte come divieti generalizzati, sia se qualificate come criteri localizzativi, risultando calibrate su intere aree e non su specifiche porzioni del territorio.
Respinto l’appello, la Sezione ha ritenuto assorbito il motivo riproposto, concernente profili meno radicali di illegittimità, e ha condannato il Comune alla rifusione delle spese, compensandole con l’Autorità estromessa.
Nota della Redazione
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