Revoca di titolo edilizio: l’inottemperanza all’ordinanza istruttoria integra gli estremi per la cautela (TAR Calabria n. 392 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inottemperanza dell’Amministrazione all’ordinanza istruttoria del giudice amministrativo, valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., consente al Collegio di desumere, allo stato degli atti e salvo l’approfondimento proprio della fase di merito, sufficienti motivi di fondatezza del ricorso cautelare. Tale presupposto processuale, unitamente al pregiudizio grave e irreparabile dedotto dalla parte ricorrente, legittima l’accoglimento dell’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, anche laddove la fondatezza della censura concerna i presupposti fattuali e giuridici dell’azione amministrativa, come l’appartenenza del fondo al patrimonio indisponibile comunale.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla revoca di una concessione edilizia risalente al 1994 e dalla conseguente ordinanza di demolizione delle opere abusive e di pristino dello stato dei luoghi, adottate dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune nei confronti di una privata. Il provvedimento di revoca si fondava sull’assunto che il fondo oggetto dell’intervento edilizio appartenesse al patrimonio indisponibile del Comune.

Avverso tali atti è stato proposto ricorso al TAR con contestuale domanda di sospensione dell’efficacia. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. Dinanzi al Collegio, le parti ricorrenti hanno contestato, in via principale, la sussistenza del presupposto dominicale posto a base della revoca, deducendo l’insussistenza dell’appartenenza del fondo al patrimonio comunale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, in sede di esame dell’istanza cautelare, ha ravvisato la necessità di acquisire elementi istruttori essenziali ai fini della decisione, disponendo con ordinanza collegiale l’acquisizione di una relazione del Comune, corredata da idonea documentazione, riguardante la fattispecie in esame e, in particolare, il titolo di appartenenza del fondo al patrimonio indisponibile comunale.

L’Amministrazione, tuttavia, non ha ottemperato all’invito istruttorio, non fornendo alcun riscontro. Tale comportamento è stato valutato dal Collegio alla stregua del disposto di cui all’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., norma che consente al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti e, segnatamente, dall’inosservanza degli ordini istruttori.

Su tale base, il TAR ha ritenuto che l’inottemperanza del Comune facesse desumere, allo stato degli atti e salvo l’approfondimento proprio della fase di merito, sufficienti motivi di fondatezza in relazione alla censura volta a contestare l’appartenenza del fondo al patrimonio indisponibile comunale. La mancata produzione della documentazione richiesta, infatti, ha determinato il venir meno dell’elemento fattuale su cui si reggeva il provvedimento di revoca del titolo edilizio.

Quanto al periculum in mora, il Collegio ha favorevolmente apprezzato il pregiudizio dedotto dalla parte ricorrente, derivante dall’esecuzione dell’ordinanza di demolizione, e ha conseguentemente accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 15 dicembre 2026 e le spese processuali della fase cautelare sono state poste a carico del Comune, costituendo la mancata costituzione un’ulteriore manifestazione di soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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