Revoca dell’aggiudicazione annullata per incompetenza del RUP firmatario (TAR Lombardia n. 1606 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo per incompetenza il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione adottato da un funzionario che, al momento della sua adozione, non riveste più la qualifica di RUP della specifica procedura, per effetto di un decreto sindacale di revoca esplicita mai annullato né caducato. Il difetto di attribuzioni del firmatario non è sanato dalla dedotta inefficacia del decreto di revoca, non impugnato, né dall’assenza della qualifica in capo al nuovo RUP nominato. L’annullamento della revoca per vizio di incompetenza assorbe ogni ulteriore motivo e impone il rinnovato esercizio del potere, secondo l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., restando validi gli atti endoprocedimentali e le precedenti aggiudicazioni. La domanda risarcitoria, fondata sulla perdita definitiva della chance di guadagno, è infondata, perché tale pregiudizio non sussiste a seguito dell’annullamento.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha revocato in autotutela due propri precedenti provvedimenti: l’approvazione della determinazione dirigenziale della centrale unica di committenza, che aveva disposto l’aggiudicazione a favore della stessa ricorrente, e l’approvazione del verbale di validazione del progetto esecutivo.
La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, incompetenza, violazione di norme sul procedimento e in materia di contratti pubblici, eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di motivazione e difetto di istruttoria, chiedendo altresì il risarcimento del danno. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il vizio di incompetenza. La ricorrente ha sostenuto che la procedura avrebbe dovuto essere gestita dalla centrale unica di committenza, non essendo il Comune soggetto qualificato ai sensi dell’art. 63 del codice dei contratti pubblici. La censura è infondata in fatto: il Comune si è limitato ad annullare in autotutela propri atti, non essendo mai stata formalmente annullata l’aggiudicazione della centrale unica di committenza.
Coglie invece nel segno la seconda censura. L’atto di revoca è stato firmato da un funzionario che, al momento dell’adozione, non aveva più la qualifica di RUP della specifica procedura, essendo stato nominato un diverso funzionario con decreto sindacale mai annullato e formalmente ancora in vigore. Sussiste dunque il difetto di attribuzioni del firmatario.
Non rileva che il nuovo RUP non rivestisse più la carica di segretario generale: tale circostanza al più priva di competenza anche l’altro soggetto, ma non restituisce il potere al precedente RUP. L’art. 5, comma 2, legge n. 241/1990 disciplina il diverso caso del mancato originario conferimento della responsabilità e non può essere invocato per riattribuire il potere in costanza di un decreto di revoca esplicita. Il firmatario era consapevole di non avere il potere, avendo considerato nell’atto stesso il decreto sindacale “inefficace” in quanto contrario a norme di legge: tale motivazione non radica la competenza in assenza di formale impugnazione dell’atto regolante la stessa.
Il provvedimento va dunque annullato per incompetenza, con assorbimento di ogni ulteriore motivo, implicando un rinnovato e corretto esercizio del potere, rispetto al quale il Collegio non può pronunciarsi in via preventiva ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. (Adunanza Plenaria n. 5 del 2015). Restano validi gli atti endoprocedimentali e le precedenti aggiudicazioni.
Quanto alla domanda risarcitoria, inquadrata come responsabilità precontrattuale, il pregiudizio è stato costruito sulla perdita definitiva della chance di guadagno, circostanza non più sussistente dopo l’annullamento: la stazione appaltante dovrà tenere ferma la precedente aggiudicazione, salvo travolgere l’intera procedura ove ne sussistano i presupposti. La domanda risarcitoria è pertanto respinta come infondata e quella di indennizzo è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza prevalente.
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Nota della Redazione
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