Il periculum non può fondarsi su un provvedimento non ancora adottato (TAR Calabria n. 389 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. è respinta quando il periculum in mora sia dedotto in relazione a un provvedimento non ancora adottato, in quanto il pregiudizio deve essere attuale e concreto, non meramente ipotetico o futuro. L’avvenuto rilascio del nulla osta per la copertura temporanea dell’immobile fa venir meno l’attualità del pregiudizio derivante dalla paralisi del cantiere, ferma restando l’astratta risarcibilità di eventuali danni a carico dell’edificio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione n. 19 del 13 agosto 2025 e gli atti istruttori presupposti, chiedendone la sospensione cautelare. Con motivi aggiunti, impugnava altresì la nota prot. n. 2600 del 15 aprile 2026, con cui il Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela delle SCIA e della SCA relative all’immobile.
Nell’istanza cautelare, il periculum in mora era motivato rispetto al pericolo che l’amministrazione producesse un nuovo atto repressivo, ulteriore rispetto all’ordine di demolizione già impugnato e già sospeso dall’ordinanza cautelare n. 19/2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il pregiudizio lamentato non sussiste, poiché riferito a un provvedimento non ancora adottato. La prospettazione del ricorrente si fondava su un evento futuro e incerto, mentre il thema decidendum della fase cautelare postula un danno attuale e irreparabile, tale da non poter attendere l’esito del giudizio di merito.
Quanto ai danni da deterioramento dell’immobile derivanti dalla paralisi del cantiere, il Collegio ha osservato che l’avvenuto rilascio del nulla osta per la copertura temporanea faceva venir meno l’attualità del pregiudizio, quantomeno sino all’udienza di discussione di merito, già fissata. L’eventuale danno all’edificio non integra, pertanto, gli estremi del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dalla legge processuale.
Il Tribunale ha infine precisato che resta impregiudicata l’ordinanza cautelare n. 19/2025, che aveva già sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione impugnata con il ricorso principale, e ha ritenuto la peculiarità delle questioni idonea a giustificare la compensazione delle spese di fase. L’istanza cautelare è stata conseguentemente respinta.
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Nota della Redazione
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