Obbligo di provvedere sull’istanza di autorizzazione sanitaria dopo l’annullamento del diniego (TAR Calabria n. 1499 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di silenzio della pubblica amministrazione, sussiste in capo all’amministrazione che abbia ricevuto un’istanza di provvedere il dovere di statuire espressamente, sia in senso positivo, negativo o interlocutorio. Tale obbligo giuridico sorge in tutti i casi in cui, per i doveri di correttezza e buona amministrazione, il privato vanti una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni della parte pubblica, anche nelle ipotesi che discendono dai principi generali. L’accoglimento del ricorso avverso il silenzio non attribuisce il bene della vita anelato, ma impone all’amministrazione di rideterminarsi, sicché la domanda di risarcimento del danno è respinta per carenza del requisito del danno ingiusto.
Il Fatto
La società ricorrente, all’esito di un precedente giudizio conclusosi con l’annullamento del diniego di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria, aveva inviato una diffida alla Regione Calabria per ottenere la conclusione del procedimento. L’amministrazione era rimasta silente, sicché la società aveva agito ex art. 116 c.p.a. per ottenere una pronuncia sull’obbligo di provvedere, unitamente alla condanna al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha inquadrato la fattispecie nello sfondo delineato dagli artt. 31 e 117 c.p.a., trattandosi di silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di provvedere. Il TAR ha rilevato che, a fronte della presentazione di un’istanza, non può negarsi la sussistenza del dovere dell’amministrazione di statuire sul contenuto della richiesta, sia pure in senso negativo o interlocutorio.
Richiamando la giurisprudenza costante, il Tribunale ha ribadito che l’obbligo di provvedere sussiste ogniqualvolta, in relazione ai doveri di correttezza e buona amministrazione, sorga in capo al privato una legittima aspettativa a conoscere le ragioni delle determinazioni pubbliche, anche nelle ipotesi che discendono dai principi generali.
Nel caso di specie, con la presentazione dell’istanza di accreditamento era sorta in capo alla ricorrente la legittima pretesa a conoscere le valutazioni dell’amministrazione sulla sussistenza dei presupposti per provvedere e a vedere comunque concluso il procedimento. Il ricorso è stato pertanto accolto, con l’ordine alla Regione di provvedere entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
La domanda risarcitoria è stata invece respinta: l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio non comporta l’attribuzione del bene della vita, ma solo l’obbligo di rideterminarsi, di talché manca il requisito del danno ingiusto ex art. 2043 c.c.. La Regione è stata infine condannata al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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