Scioglimento cooperative edilizie prevale accertamento sostanziale scopo mutualistico (TAR Lazio n. 8503 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’scioglimento d’ufficio di una cooperativa edilizia ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ. non richiede la prova dell’effettivo perseguimento di uno scopo lucrativo, ma può fondarsi su una pluralità di indici sintomatici, gravi e convergenti, che disvelino l’assenza in concreto della causa mutualistica. L’accesso a finanziamenti pubblici non preclude l’esercizio dei poteri di vigilanza, poiché l’accertamento dei requisiti formali per l’ammissione ai benefici è distinto dalla verifica sostanziale della natura mutualistica dell’ente. Gli effetti del provvedimento di scioglimento sui soci si producono in via mediata e riflessa, legittimando l’intervento ad adiuvandum ma non il ricorso autonomo. Le garanzie partecipative sono soddisfatte dalla comunicazione di avvio del procedimento e dalla possibilità di presentare memorie, non essendo richiesta la preventiva comunicazione della natura straordinaria dell’ispezione.

Il Fatto

Una società cooperativa edilizia aveva impugnato il decreto ministeriale del 10 gennaio 2025 che ne disponeva lo scioglimento d’ufficio ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ. e la nomina di un commissario liquidatore. Il provvedimento si fondava sulle risultanze di un’ispezione straordinaria, dalla quale erano emersi una pluralità di indici sintomatici dell’assenza dello scopo mutualistico: soci privi di concreto interesse abitativo, iscritti anche ad altre cooperative o consorzi, avvicendamento della base sociale, sistematico finanziamento dell’attività attraverso apporti esterni.

La cooperativa contestava il provvedimento con sette motivi di ricorso, deducendo il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione delle garanzie partecipative e l’illegittimità dell’incarico ispettivo, oltre a chiedere il risarcimento del danno. Erano intervenuti ad adiuvandum i soci e alcuni soggetti che avevano sottoscritto manifestazioni di interesse all’adesione alla compagine sociale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato ammissibile l’intervento dei soci, ritenendo che gli effetti pregiudizievoli del provvedimento si producano nei loro confronti in via mediata e riflessa, una posizione che legittima l’intervento ad adiuvandum, ma non il ricorso autonomo. Inammissibile, invece, l’intervento dei meri sottoscrittori delle manifestazioni di interesse, privi di un titolo giuridico idoneo a legittimare la partecipazione al giudizio.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la funzione delle cooperative edilizie di abitazione, caratterizzate dalla mutualità interna che si esplica nello scambio tra socio e cooperativa: conferimenti funzionali alla realizzazione del programma edilizio contro assegnazione dell’alloggio. Tale modello, tuttavia, può essere piegato a finalità estranee alla causa mutualistica, quale la realizzazione di operazioni immobiliari e l’accesso a regimi fiscali di favore.

Gli indici emersi dall’attività ispettiva, nel loro complesso, disvelavano una sostanziale deviazione dalla causa mutualistica tipica: soci dichiaratamente disinteressati all’assegnazione dell’alloggio, presenza nella base sociale di soggetti già inseriti in altre cooperative, avvicendamento dei soci fondatori, contributi versati di importo minimo, sostenimento delle spese sociali da parte di soggetti terzi. Tali circostanze non erano state smentite dalla ricorrente né in sede procedimentale né nel giudizio, ove non era stata fornita prova contraria dell’effettivo interesse abitativo dei soci.

Il Tribunale ha escluso che l’avvenuta ammissione a finanziamenti pubblici potesse rilevare, distinguendo tra la verifica dei requisiti formali di ammissibilità al beneficio e l’accertamento sostanziale della natura mutualistica demandato all’Autorità di vigilanza. Ha inoltre ritenuto rispettato il contraddittorio procedimentale, essendo stata data comunicazione di avvio del procedimento ed esaminate le controdeduzioni della cooperativa.

Infondati anche i motivi relativi all’incarico ispettivo: il richiamo alla disciplina della revisione ordinaria era inconferente, trovando applicazione le disposizioni sull’ispezione straordinaria che configurano l’incarico come esercizio diretto della potestà ispettiva dell’Amministrazione, privo di rilevanza esterna. Il Tribunale ha infine rigettato la domanda risarcitoria, difettando il requisito dell’ingiustizia del danno a fronte della sostanziale legittimità del provvedimento, e condannato la ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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