Attività di RUP e liquidazione fatture non valutabili per profilo di agente contabile (TAR Calabria n. 1500 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive interne del personale del comparto sanità, la valutazione degli incarichi rivestiti dal candidato ai sensi della lex specialis è limitata a quelli coerenti con il profilo professionale messo a bando. L’attività di liquidazione delle fatture, essendo fase del procedimento di spesa preordinata alla verifica di legittimità formale e sostanziale del titolo, non è sussumibile nella nozione tecnica di contabilizzazione, la quale identifica la successiva e distinta fase di registrazione del documento nelle scritture contabili dell’ente. Ne consegue che l’incarico di RUP, anche quando implicante attività di liquidazione, non può essere valutato per il profilo di agente contabile, ove non sia dimostrato lo svolgimento di attività di contabilizzazione. L’esame prioritario del ricorso principale rispetto al ricorso incidentale, secondo il criterio di economia processuale, comporta che l’infondatezza del primo determina l’improcedibilità del secondo per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
Una dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro impugnava la graduatoria finale del concorso per titoli e colloquio per il riconoscimento tra le aree del personale, ex art. 21 del CCNL del comparto sanitario 2019/2021, deducendo l’illegittima attribuzione del punteggio per titoli. La ricorrente sosteneva di avere diritto a un punteggio maggiore per l’attività svolta quale RUP di procedure di gara, consistente nella liquidazione delle fatture, e contestava il punteggio riconosciuto al controinteressato. Successivamente, con motivi aggiunti, impugnava la nuova deliberazione con cui l’Amministrazione aveva rettificato i punteggi, decurtando un ulteriore punto alla ricorrente sul presupposto che non avesse svolto attività di contabilizzazione delle fatture. Si costituivano l’Azienda e il controinteressato, eccependo l’inammissibilità del ricorso e proponendo ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato che, in materia di procedure a evidenza pubblica, il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale va rivisto rispetto all’orientamento tradizionale: il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale. Tale principio, formatosi nell’ambito delle procedure di gara per effetto delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è stato esteso al caso in esame in virtù del generale potere del giudice amministrativo di decidere l’ordine di trattazione delle questioni secondo un criterio di economia dei mezzi processuali.
Nel merito, il Tribunale ha osservato che il criterio di assegnazione dei punteggi contenuto nella lex specialis limita la valutazione agli incarichi coerenti con il profilo messo a bando. Poiché le parti avevano partecipato per il profilo relativo alla contabilizzazione, erano valutabili esclusivamente gli incarichi consistenti in attività di contabilizzazione delle fatture, e non quelli di RUP, economo o DEC. L’attività di liquidazione della fattura, pur costituendo antecedente logico-procedimentale, non coincide con la specifica operazione di registrazione del dato nei registri contabili dell’ente: la nozione di contabilizzazione non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, riferendosi a una fase distinta del procedimento contabile.
Il Collegio ha inoltre rilevato che l’Amministrazione aveva dimostrato, attraverso i log della piattaforma SEC-SIR, che l’attività di contabilizzazione era stata svolta dal controinteressato e non dalla ricorrente, senza che quest’ultima avesse specificamente contestato tale circostanza. Ha quindi ritenuto infondata la censura relativa al maggior punteggio spettante alla ricorrente e improcedibile per difetto di interesse la censura volta alla decurtazione del punteggio del controinteressato, atteso che, anche all’esito della correzione della graduatoria, la ricorrente non avrebbe potuto risultare prima in graduatoria. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati respinti e il ricorso incidentale dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.