Calcolo voto diploma TFA sostegno: media aritmetica e non ponderata (Cons. Stato n. 1128 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il voto finale del diploma di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità si determina, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.M. 30 settembre 2011, sommando alla media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni il punteggio dell’esame finale, e non mediante la media ponderata di tutte le prove. Il dato letterale della disposizione è chiaro e inequivocabile e non consente interpretazioni correttive. La nota ministeriale che individui una diversa formula di calcolo non costituisce fonte del diritto sovraordinata al decreto ministeriale e non ne consente la disapplicazione. Il legittimo provvedimento non diviene viziato per il solo fatto che in passato, in casi analoghi, siano stati adottati provvedimenti di contenuto difforme: l’eccesso di potere per disparità di trattamento non può fondarsi su precedenti illegittimi.
Il Fatto
L’appellante ha frequentato presso una università romana il corso di specializzazione sul sostegno didattico nella scuola secondaria di I grado, previsto dal D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, ottenendo nel certificato di diploma la votazione finale di 28/30. Il punteggio è spendibile per l’inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza disciplinate dall’art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge n. 124 del 1999; per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 la materia è regolata dall’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, Allegato A/7.
La ricorrente ha impugnato il diploma nella parte relativa alla votazione, sostenendo che l’università avesse calcolato il voto come somma tra media dei voti degli esami e voto della prova finale, anziché come media ponderata di tutte le prove, compresa quella finale. Il risultato corretto, a suo dire, sarebbe stato almeno pari a 28,97/30, con conversione in 29/30 e conseguente aumento di due punti in graduatoria. Ha impugnato anche l’art. 9, comma 5, del D.M. del 30 settembre 2011 nell’interpretazione accolta dall’ateneo. Il TAR Lazio, con sentenza n. 16270 del 9 settembre 2024, ha respinto il ricorso, ritenendo chiaro il dato letterale e priva di portata generale la nota ministeriale del 3 febbraio 2015 invocata dalla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione interpretativa centrale: se il punteggio finale del diploma debba calcolarsi con la media aritmetica dei voti delle valutazioni intermedie, sommata al voto dell’esame finale, oppure con la media ponderata di tutte le prove. La risposta discende dal tenore dell’art. 9, comma 5, del D.M. del 30 settembre 2011, che richiama espressamente la media aritmetica e non quella ponderata.
Il Consiglio di Stato condivide l’affermazione del giudice di primo grado: il significato letterale delle parole della disposizione è chiaro e inequivocabile. La norma individua nella media aritmetica dei punteggi ottenuti dal candidato il criterio di determinazione del voto, senza margini per una ricostruzione del calcolo in chiave ponderale.
Quanto alla nota ministeriale del 3 febbraio 2015, il Collegio ne riconosce l’attitudine a ingenerare confusione nel sistema di attribuzione dei punteggi, ma esclude che possa assurgere a fonte del diritto sovraordinata alla disciplina del decreto ministeriale, con l’effetto di disapplicarne le previsioni. La nota, quindi, resta un atto privo della forza normativa necessaria a prevalere sulla fonte regolamentare.
Il fatto che taluni giudici di primo grado abbiano avallato la scelta di alcune università di aderire all’interpretazione della nota non giustifica un diverso esito. Il Collegio sottolinea che un provvedimento legittimo non può divenire viziato — e viceversa — perché in passato fu seguito un difforme modus operandi. La legittimità di un atto non si valuta alla luce di provvedimenti di tenore diverso emanati in passato; l’eventuale errore commesso in alcuni casi non obbliga la pubblica amministrazione a perseverare nel medesimo.
Su questa linea il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, 10 settembre 2025, n. 7280, secondo cui l’eccesso di potere per disparità di trattamento non può fondarsi su precedenti provvedimenti illegittimi, non invocabili per pretendere ulteriori atti parimenti contrari alla legge. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata. Le spese del grado sono compensate, in considerazione della novità della questione.
Nota della Redazione
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