Onorari avvocato nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo (TAR Calabria n. 1451 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è rimessa all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, e deve tenere conto dell’impegno professionale effettivamente richiesto. L’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 consente di dimezzare i compensi spettanti ai difensori nel processo amministrativo. Costituisce criterio rilevante per la riduzione la serialità del giudizio, allorché sulla questione controversa esistano precedenti conformi del medesimo tribunale o di altri tribunali amministrativi.
Il Fatto
L’Associazione Earth, parte vittoriosa nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Calabria nei confronti del Comune di Cirò, ha chiesto la liquidazione del compenso per l’attività difensiva svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. Il difensore aveva ottenuto l’ammissione provvisoria al beneficio con decreto della competente commissione, adottato il 16 dicembre 2025.
Il giudizio, definito con sentenza favorevole all’Associazione, riguardava una controversia in materia amministrativa. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio. L’istanza di liquidazione è stata quindi esaminata dal collegio, che ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha preliminarmente verificato la non manifesta infondatezza della pretesa del ricorrente, condizione necessaria per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ha quindi applicato il disposto dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che demanda all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese del difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, con riguardo all’impegno professionale concretamente richiesto dalla controversia.
Il collegio ha poi richiamato l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, norma che, per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, consente di dimezzare i compensi spettanti ai difensori. Tale riduzione risponde all’esigenza di contemperare il diritto alla difesa con la necessaria sostenibilità della spesa pubblica per il gratuito patrocinio.
Nel determinare l’importo, il tribunale ha attribuito rilievo alla serialità del giudizio, segnalando l’esistenza di precedenti conformi di questo e di altri tribunali amministrativi sulla questione controversa. Questo elemento ha indotto a ritenere congrua una quantificazione moderata, coerente con l’effettiva complessità dell’attività difensiva svolta.
Il collegio ha così liquidato in favore del difensore la somma complessiva di euro 1.500,00 per compensi relativi al presente grado di giudizio, comprensiva della fase cautelare, oltre spese generali e accessori di legge. Il provvedimento è stato depositato presso la segreteria della sezione, che ne ha dato comunicazione alla parte istante.
Nota della Redazione
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