La tempestiva iscrizione di minore disabile prevale sul criterio cronologico (TAR Sardegna n. 885 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio prioritario o preferenziale basato sulla data di invio delle domande di iscrizione non può essere legittimamente applicato a un minore portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, in quanto la tempestiva formalizzazione dell’istanza e la peculiare condizione personale del minore impongono di garantire la prosecuzione del percorso scolastico nell’Istituto di interesse, anche mediante iscrizione con riserva in soprannumero. Il criterio cronologico adottato da un istituto scolastico risulta illegittimo nella concreta applicazione quando non sia stato preventivamente predeterminato e pubblicizzato, pur non essendo, in astratto, sorretto da finalità discriminatorie.

Il Fatto

Una madre, nella qualità di genitore di un minore portatore di handicap con connotazione di gravità, impugnava il diniego di iscrizione del figlio alla scuola primaria parificata frequentata dallo stesso fin dalla scuola dell’infanzia nell’anno 2021/2022, per l’anno scolastico 2025/2026. L’istanza era stata presentata il 3 febbraio 2025, entro il termine del 10 febbraio, ma l’Istituto aveva respinto la domanda per intervenuto raggiungimento della soglia massima di iscrizioni, pari a 22 alunni, e aveva inoltrato la domanda ad altro istituto indicato come seconda scelta. La ricorrente deduceva il difetto di motivazione e la violazione dei principi di inclusività e non discriminazione di cui alla legge n. 62/2000.

Con motivi aggiunti, la ricorrente contestava la mera applicazione del criterio cronologico delle domande, senza considerazione delle specificità del caso. Il TAR Sardegna, con ordinanza cautelare n. 97 del 15 maggio 2025, accoglieva l’istanza e disponeva l’adozione di misure organizzative per l’inserimento del minore, anche mediante iscrizione con riserva in soprannumero. L’Istituto provvedeva all’iscrizione il 28 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio non riguardava la legittimità della soglia massima di iscrizioni, ma l’applicazione del cd. criterio cronologico quale criterio prioritario per l’ammissione degli alunni, in assenza di una previa delibera del Consiglio di Istituto che lo predeterminasse e lo pubblicizzasse. La Corte rileva che il criterio cronologico, cui l’Istituto aveva fatto ricorso per smistare le domande eccedenti la soglia di tolleranza, non poteva prevalere sulle esigenze di continuità del percorso educativo e di terapia di un minore disabile.

Richiamando la circolare MIM prot. 47577 del 26.11.2024, il Tribunale ritiene che la data di invio della domanda non possa assurgere a legittimo criterio preferenziale nell’ambito delle iscrizioni scolastiche. Nel caso di specie, l’istanza era stata presentata tempestivamente il 3 febbraio 2025, prima del termine finale del 10 febbraio, e il minore versava in una condizione personale che rendeva necessario garantire la prosecuzione nell’Istituto di origine, anche per la continuità delle terapie già avviate.

Sulla base di tali elementi, il Collegio, rilevata la portata pienamente satisfattiva dell’iscrizione disposta dall’Istituto in esecuzione della misura cautelare, dichiara la cessazione della materia del contendere, non essendo necessario annullare formalmente un atto che non produce più alcun effetto lesivo.

Quanto alle spese, il Tribunale dispone l’integrale compensazione, valorizzando la peculiarità della controversia e la circostanza che l’Istituto si era tempestivamente attivato in esecuzione dell’ordinanza cautelare. Il criterio cronologico, pur illegittimo nella sua applicazione concreta per la mancata previa predeterminazione e pubblicizzazione, non appare in astratto sorretto da finalità discriminatorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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