Compenso del Commissario ad acta per il progetto individuale nei limiti del D.M. n. 140/2012 (TAR Calabria n. 596 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso spettante al Commissario ad acta, nominato per dare esecuzione alla sentenza che accerta l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di predisposizione del progetto individuale per la persona disabile ex art. 14 della legge n. 328/2000, avviene ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 115/2002, che equipara il commissario agli ausiliari del magistrato. Il compenso è determinato applicando i parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, con specifico riferimento agli artt. 39-bis e 39-ter e alla tabella dell’allegato B, relativi agli assistenti sociali e agli assistenti sociali specialisti per l’attività riconducibile alla cd. Area progettuale, programmatoria e di amministrazione dei servizi. Le spese di viaggio sono liquidate, anche in mancanza di documentazione, in base alla tariffa di prima classe sui servizi di linea, ai sensi dell’art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

I ricorrenti, esercenti la potestà su un minore disabile, avevano diffidato il Comune intimato, con pec del 23.02.2023, a predisporre il progetto individuale ex art. 14 della legge n. 328/2000. A fronte della persistente inerzia dell’amministrazione, il TAR aveva accolto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento con sentenza non definitiva, accertando l’illegittimità della condotta omissiva.

Nonostante l’accertamento, il Comune era rimasto inerte, sicché il Tribunale aveva nominato quale Commissario ad acta il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Catanzaro. Questi, insediatosi il 17.07.2025, aveva provveduto con delibera all’approvazione del progetto individuale, individuando la necessaria copertura finanziaria. Il commissario aveva quindi depositato tempestivamente la richiesta di liquidazione delle proprie competenze, comprensiva del compenso e delle spese di viaggio sostenute per l’accesso del 09.12.2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nell’art. 57 del d.P.R. n. 115/2002, che equipara il commissario agli ausiliari del magistrato, rendendo applicabile la disciplina del testo unico delle spese di giustizia in materia di onorari, indennità, spese di viaggio e spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. Tale equiparazione impone di fare riferimento ai parametri professionali vigenti per la liquidazione giurisdizionale dei compensi.

Quanto alla quantificazione, il Collegio ha richiamato il D.M. 20 luglio 2012, n. 140, ed in particolare le disposizioni degli artt. 39-bis e 39-ter e la tabella dell’allegato B, che disciplinano il compenso per gli assistenti sociali e gli assistenti sociali specialisti. L’attività svolta dal commissario, consistente nella redazione del progetto individuale di vita, è stata ricondotta alla cd. Area progettuale, programmatoria e di amministrazione dei servizi, che costituisce il parametro di riferimento per la liquidazione.

Nella determinazione del compenso, il Tribunale ha valutato l’importanza delle questioni trattate, gli interessi sostanziali incisi dalla prestazione professionale, la complessità dell’incarico e l’impegno profuso, anche in termini di tempo dedicato, liquidando la somma di euro 3.380,00.

Quanto alle spese di viaggio, il Collegio ha applicato l’art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, liquidando la somma di euro 108,00, corrispondente alla tariffa di prima classe applicata dal servizio di trasporto ferroviario di linea, con oneri a carico del Comune di Reggio Calabria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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