La continuità amministrativa impone la valutazione della performance anche oltre il mandato assessorile (TAR Sardegna n. 1068 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’organo politico competente a esprimere la valutazione sull’operato di un dirigente o commissario straordinario cessato dall’incarico è quello in carica al momento in cui si effettua la liquidazione del compenso cui la valutazione è preordinata, ancorché la persona fisica non fosse in carica all’epoca dello svolgimento dell’attività oggetto di valutazione. Il principio di continuità dell’azione amministrativa esclude che il ricambio degli organi politici determini interruzioni giuridicamente rilevanti nei procedimenti in corso. La valutazione della performance non può essere rifiutata per carenza di elementi conoscitivi diretti, poiché essa si fonda su dati oggettivi — bilanci, atti di spesa, atti programmatici — desumibili dalla documentazione amministrativa conservata presso gli uffici. È inammissibile la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento quando l’amministrazione abbia già fornito un riscontro espresso, ancorché di tenore negativo, all’istanza del privato.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo la nomina a commissario straordinario e lo svolgimento dell’incarico in un arco temporale definito, chiedeva alla Regione di dare avvio al procedimento di cui all’art. 9 del Contratto di lavoro, finalizzato alla quantificazione e liquidazione dell’indennità di funzione e del compenso per i risultati della gestione, previa valutazione dell’organo di direzione politica di riferimento.
Con nota di riscontro, l’Assessore ai Lavori Pubblici — organo a ciò deputato ai sensi della legge regionale n. 14/1995 — escludeva la possibilità di rendere la valutazione, assumendo che l’Assessore in carica non fosse in carica all’epoca dello svolgimento dell’incarico e che mancassero gli elementi a essa strumentali. Il ricorrente impugnava il silenzio e, in via subordinata, la predetta nota, deducendone l’illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’art. 31 c.p.a., rilevando che la Regione aveva già fornito un riscontro espresso all’istanza con la nota del 6 marzo 2026, ancorché negativo: il silenzio-inadempimento presuppone l’assenza di una qualsiasi pronuncia dell’amministrazione, mentre nella specie la richiesta era stata definitivamente definita.
Nel merito, la domanda di annullamento della nota è stata accolta. Il Collegio ha osservato che la motivazione dell’atto impugnato non contestava l’astratta riferibilità al caso di specie dell’art. 9 del Contratto di lavoro, concernente la spettanza dell’indennità di funzione e di risultato propria dei dirigenti regionali apicali. L’unico ostacolo indicato — l’impossibilità per l’Assessore pro tempore di valutare un’attività svolta prima del suo insediamento — è stato ritenuto irrilevante.
Il principio di continuità dell’azione amministrativa, fondamento dell’ordinamento, impone di considerare che l’operato della pubblica amministrazione non subisce interruzioni giuridicamente rilevanti: il mutamento della persona fisica dell’organo politico non incide sulla possibilità di completare procedimenti riferiti a gestioni precedenti. La valutazione richiesta non si fonda su dati personalistici o intuitivi, ma su elementi oggettivi conservati nella documentazione amministrativa, sempre consultabile dagli uffici, quali bilanci, atti di spesa e atti programmatici.
All’esito dell’annullamento, l’Assessore dovrà rendere la valutazione nel termine di legge dalla comunicazione della pronuncia, avvalendosi della collaborazione degli uffici per la fase istruttoria. Le spese di lite sono state poste a carico della Regione soccombente.
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Nota della Redazione
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