L’amministrazione deve eseguire il giudicato e il Prefetto è nominato commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Calabria n. 1442 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione ha l’onere di provare di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale passato in giudicato. In mancanza, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, assegna all’amministrazione un termine per adempiere e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente e distratte in favore del difensore della parte vittoriosa.

Il Fatto

La ricorrente, creditrice nei confronti della Provincia di Crotone, aveva ottenuto una sentenza del Giudice di Pace che condannava l’ente al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi legali. Il provvedimento, non impugnato, era passato in giudicato e il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione. Non avendo ricevuto soddisfazione, la creditrice ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con l’azione di ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’ente il pagamento delle somme dovute. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria risultante da una decisione giurisdizionale passata in giudicato. Tale obbligo costituisce il contenuto essenziale del giudicato, la cui esecuzione non può essere rimessa alla discrezionalità dell’ente debitore.

La Corte ha quindi ricordato che, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del provvedimento grava sull’amministrazione stessa. Nel caso di specie, la Provincia non aveva fornito alcuna prova di aver ottemperato, né si era costituita per contrastare la domanda. Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso.

Quanto alle modalità esecutive, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza, detratto quanto già eventualmente corrisposto. Per l’ipotesi di persistente inadempienza, il Collegio ha nominato il Prefetto di Crotone quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario, su istanza della parte ricorrente, avrebbe dovuto dare esecuzione al giudicato entro i successivi 90 giorni.

Il Tribunale ha infine posto le spese del giudizio a carico dell’amministrazione inadempiente, liquidandole in misura forfettaria oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore costituito della parte ricorrente, e ha compensato il compenso del commissario ad acta, ove intervenuto, con separato decreto sempre a carico dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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