Ottemperanza alla sentenza ordinaria e cessazione materia del contendere per carta docente (TAR Lazio n. 6656 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, quando la pretesa sostanziale azionata dinanzi al giudice ordinario sia stata satisfatta in corso di causa, deve dichiararsi cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La mancata esecuzione della statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza passata in giudicato legittima invece l’accoglimento del ricorso, con ordine all’Amministrazione di corrispondere le somme dovute entro termine perentorio. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere esclusa in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali e dei vincoli di finanza pubblica. Il Commissario ad acta può essere nominato sin d’ora per l’ipotesi di persistente inottemperanza, con facoltà di delega e senza liquidazione di compenso.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del diritto alla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta e al pagamento delle spese di lite. La sentenza, notificata come titolo esecutivo, non aveva trovato esecuzione.
Il docente ha quindi adito il TAR Lazio con il ricorso per ottemperanza, lamentando sia la mancata attivazione della carta sia il mancato pagamento delle spese. In corso di causa, il Ministero ha attivato la carta per l’importo riconosciuto; il ricorrente ha insistito solo per la refusione delle spese del giudizio ordinario.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza: l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
In relazione alla carta docente, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo la pretesa rimasta soddisfatta per effetto dell’attivazione disposta in corso di giudizio, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., richiamando il precedente di T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 6 febbraio 2025, n. 2736.
Quanto alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario, il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo non controverso che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione su tale capo, e ha ordinato al Ministero di corrispondere le somme dovute entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Il Collegio ha escluso la penalità di mora, valorizzando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le difficoltà di adempimento legate ai vincoli di bilancio, in linea con i precedenti di T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 13 ottobre 2025, nn. 17569, 17575 e 17576. Ha invece nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state parzialmente compensate in ragione della pronta esecuzione parziale dell’Amministrazione, con condanna alla refusione della residua quota, distratta in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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