Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 976 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo, accertata la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, ordina all’Amministrazione di conformarsi al decisum nel termine di sessanta giorni. Qualora perduri l’inerzia, la nomina del commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, con facoltà di delega a un funzionario interno di idonea competenza.
Il Fatto
Un docente agisce in via di ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto alla ricostruzione di carriera, con riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato — dieci anni, cinque mesi e un giorno — e condanna del Ministero al pagamento della differenza retributiva, pari a euro 5.320,49, oltre interessi e spese di lite.
Deduce l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna dell’Amministrazione al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si costituisce con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario nel caso deciso.
Verifica anzitutto i presupposti processuali. Rileva il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda risulta notificata in data 14.02.2025 presso la sede dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. — come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha reso le copie attestate conformi titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva — e 115 cod. proc. amm.
Accerta inoltre il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, nonché il passaggio in giudicato della sentenza.
Poiché non è allegata alcuna prova dell’adempimento, il ricorso è accolto. Il TAR ordina all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario interno, precisando che il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne. Dispone altresì la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, e liquida le spese secondo il criterio della soccombenza.
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Nota della Redazione
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