Cessazione della materia del contendere per giudizio di ottemperanza eseguito dopo la proposizione del ricorso (TAR Calabria n. 1445 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la documentata esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. In tal caso, in mancanza di accordo tra le parti, le spese del giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale e poste a carico dell’amministrazione, atteso che l’integrale esecuzione del titolo è avvenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio. La condanna alle spese prescinde dall’accertamento dell’inottemperanza e costituisce diretta conseguenza dell’iniziativa giudiziale resasi necessaria per ottenere l’adempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente del comparto scuola, aveva ottenuto dal Tribunale di Catanzaro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, dell’integrale anzianità di servizio maturata prima dell’immissione in ruolo, con il collocamento nella corrispondente fascia stipendiale e il pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.
Avendo l’amministrazione lasciato inerte il comando giudiziale, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Calabria. Il Ministero si è costituito con comparsa meramente formale. Nel corso del giudizio, la causa è stata rinviata per consentire alla ricorrente di documentare l’avvenuta notifica del titolo in formato elettronico e, successivamente, per assenza del relatore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che, alla camera di consiglio del 1° luglio 2026, la ricorrente ha rappresentato l’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione scolastica, con conseguente cessazione della materia del contendere. Tale esito presuppone l’accertamento che l’adempimento sia stato integrale e satisfattivo rispetto al comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha escluso che la declaratoria di cessazione possa comportare la loro compensazione integrale. Richiamando il criterio della soccombenza virtuale, il giudice amministrativo ha osservato che la sentenza è stata eseguita soltanto dopo la proposizione del ricorso per l’ottemperanza: l’amministrazione ha quindi dato causa all’iniziativa giudiziale, rendendo necessario l’intervento del giudice per ottenere quanto già dovuto in forza del titolo.
Su tali basi, il TAR ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese in favore della ricorrente, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri e spese come per legge. La pronuncia, resa all’esito di un giudizio di natura camerale, ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, coerente con il dispositivo di cessazione della materia del contendere.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.