Carenza del periculum per la revoca del divieto di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S. (TAR Calabria n. 172 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di una domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., l’adozione della misura di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è subordinata alla verifica di un duplice presupposto: il fumus boni juris e il periculum in mora. La valutazione concernente il diniego di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti disposto ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. si incentra in via prioritaria sull’accertamento dell’attualità e della gravità del pregiudizio lamentato dal ricorrente, il quale deve essere dimostrato in modo concreto, non essendo sufficiente un mero riferimento alle conseguenze derivanti dal provvedimento. In particolare, risulta inammissibile la concessione della tutela cautelare quando non sia configurabile una situazione di pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare l’adozione della misura richiesta, restando assorbita ogni ulteriore considerazione in punto di fondatezza del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava, chiedendone la previa sospensione dell’efficacia, il decreto prefettizio con cui l’autorità amministrativa aveva respinto l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, originariamente disposto nei suoi confronti ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. e risalente a un provvedimento del 2022. La domanda cautelare veniva proposta al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, il quale era chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’incidentale richiesta di sospensiva.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nel delibare la domanda cautelare, ha ritenuto che non fosse ravvisabile una situazione di pregiudizio grave ed irreparabile derivante dal provvedimento impugnato. Tale valutazione ha costituito il fondamento del rigetto dell’istanza, in conformità con il disposto dell’art. 55 cod. proc. amm., che subordina la concessione della misura cautelare alla verifica del requisito del periculum in mora. La decisione si caratterizza per l’assenza di una scrutinio approfondito sul fumus boni juris, essendo l’esito della fase cautelare determinato esclusivamente dalla carenza di elementi idonei a dimostrare l’urgenza e l’irreparabilità del danno lamentato.

La decisione si caratterizza per l’assenza di un’analisi nel merito delle censure formulate dalla ricorrente, atteso che la prevalenza del profilo cautelare ha reso assorbente la verifica inerente al pregiudizio. Il provvedimento conclusivo ha pertanto condotto al rigetto dell’istanza cautelare, con compensazione delle spese di fase, anche in ragione della costituzione di mera forma delle Amministrazioni intimate.

Il Tribunale ha infine disposto che la pronuncia fosse eseguita dall’Amministrazione e ha contestualmente ordinato, a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente, l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificarla, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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