Ottemperanza satisfattiva e dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse con condanna alle spese (TAR Campania n. 1443 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a., la cessazione della materia del contendere postula la prova dell’intervenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata. L’istanza con cui il ricorrente si limiti a dichiarare l’avvenuto adempimento “solo a seguito dell’azione”, senza fornire elementi di prova sul pagamento delle somme o sull’attribuzione del bene della vita richiesto, non consente di pronunciare tale cessazione. Da tale istanza può invece desumersi una implicita rinuncia alla prosecuzione del giudizio, con conseguente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della cd. carta docente. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, sezione staccata di Salerno.
Nelle more del giudizio, la ricorrente depositava istanza di passaggio in decisione senza discussione, dando atto dell’intervenuta ottemperanza e del soddisfacimento dell’interesse azionato, ma precisando che ciò era avvenuto “solo a seguito dell’azione”. Nell’istanza chiedeva altresì il riconoscimento delle spese legali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso che l’istanza depositata dalla ricorrente potesse determinare la cessazione della materia del contendere. Difatti, tale evenienza presuppone l’accertamento certo dell’avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa fatta valere in ottemperanza. Nel caso di specie, la parte non aveva allegato alcun elemento di prova — documentale o anche solo dichiarativo — idoneo a dimostrare che il pagamento o l’attribuzione della carta docente fossero effettivamente intervenuti per l’importo richiesto con il gravame.
La Corte ha quindi valorizzato il contenuto sostanziale dell’istanza stessa. L’aver dichiarato di aver già ottenuto quanto richiesto, seppur solo dopo l’avvio del giudizio, integrava una manifestazione di volontà implicita di non proseguire l’azione. Tale condotta processuale è stata qualificata come rinuncia alla prosecuzione del giudizio, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse a una decisione nel merito.
Sul piano delle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione. L’adempimento, infatti, era avvenuto soltanto in seguito all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, circostanza che rendeva ragionevole e doverosa la condanna alle spese, liquidate in misura ridotta in considerazione della non complessità della causa.
In definitiva, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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