Spese di demolizione coattiva e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 614 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le spese sostenute dal Comune per la demolizione coattiva di un’opera abusiva danno luogo a un’obbligazione di diritto privato, il cui presupposto esclusivo risiede nell’inerzia dell’obbligato e nell’esercizio del potere sostitutivo. Il diritto dell’amministrazione al rimborso ha ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale, regolata dalle comuni norme sui diritti di credito. Ne deriva che la controversia sull’opposta ingiunzione di pagamento appartiene al giudice ordinario, poiché non si pone in discussione il provvedimento amministrativo ma solo il diritto al rimborso. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo resta ferma per la sanzione ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, non per il recupero delle spese ex art. 31, comma 5, del medesimo d.P.R.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari e una società, impugnavano davanti al TAR l’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune aveva intimato il pagamento delle somme sostenute per la demolizione coattiva di opere edilizie abusive, oggetto di una precedente ordinanza di demolizione.

Deducevano l’illegittima revoca dell’incarico alla società originariamente individuata, l’eccessività del costo dei lavori e i danni economici derivanti da una demolizione non effettuata a regola d’arte. Chiedevano l’annullamento dell’atto e la condanna del Comune al risarcimento, quantificato in euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

All’udienza di smaltimento dell’arretrato il Collegio ha dato avviso, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, trattenendo la causa in decisione.

Il TAR muove dalla giurisprudenza pacifica secondo cui le spese della cosiddetta “esecuzione in danno” danno luogo a un’obbligazione di diritto privato. Il loro presupposto esclusivo è l’inerzia dell’obbligato e l’esercizio del potere sostitutivo della pubblica amministrazione.

Il Collegio richiama la distinzione del Cons. Stato: la richiesta di pagamento della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm.; la rivendicazione delle spese ex art. 31, comma 5, del medesimo d.P.R. appartiene invece al giudice ordinario.

In quest’ultima ipotesi il Comune è titolare di un diritto di credito per il recupero delle somme, a fronte dell’obbligazione dell’autore dell’abuso rimasto inadempiente. Si tratta di una fattispecie complessa, riconducibile alla generale esecuzione in danno, regolata dalle comuni norme sui diritti di credito.

Il TAR richiama le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e la precisazione secondo cui, indipendentemente dallo strumento di recupero prescelto, al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato, ma solo se sussista il diritto soggettivo dell’amministrazione al rimborso, per avere effettivamente speso le somme richieste e per non essere la spesa eccessiva rispetto all’obiettivo perseguito.

Nel caso di specie le censure miravano a contestare l’importo delle somme richieste per l’esecuzione in danno, anche tramite istanza risarcitoria. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con declinatoria in favore del giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. e possibilità di riproporre la causa nei termini. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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