Inottemperanza all’ordinanza cautelare e fissazione di nuovo termine con nomina di Commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 162 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza cautelare che accoglie l’istanza ex art. 55 cod. proc. amm. e ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro un termine assegnato ha natura di ordine provvisorio la cui inottemperanza non determina l’improcedibilità della domanda cautelare, ma legittima il giudice a fissare un nuovo termine perentorio, con l’espresso avviso che, in caso di ulteriore inerzia, sarà nominato un Commissario ad acta. La reiterazione dell’incombente, accompagnata dalla minaccia di sostituzione dell’Amministrazione inerte, costituisce lo strumento processuale per assicurare l’effettività della tutela cautelare, garantendo al ricorrente una risposta espresso sull’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, in conformità ai principi di buon andamento e di conclusione del procedimento.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, aveva presentato alla Questura di Parma un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, senza ricevere alcuna formale risposta. Ritenendo illegittimo il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione, la ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione al rilascio del titolo ovvero alla conclusione del procedimento con provvedimento espresso.

Con ordinanza del 30 aprile 2026, il TAR aveva già accolto l’istanza cautelare, rilevando la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile in danno alla richiedente, priva di titolo di soggiorno formalmente valido, e ordinando alla Questura di determinarsi con provvedimento espresso entro giorni 45 dalla comunicazione. L’Amministrazione, tuttavia, non ha ottemperato a quanto disposto, rendendo necessario un nuovo intervento del giudice.

La Motivazione della Corte

Il TAR, rilevata la mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 107 del 2026, ha ritenuto di fissare un nuovo termine di giorni 20 dalla comunicazione della nuova ordinanza, entro il quale la Questura di Parma dovrà determinarsi con provvedimento espresso conclusivo dell’iter procedimentale, da depositare nel fascicolo processuale.

La decisione si fonda sulla constatazione che, perdurando la situazione di carenza di una formale risposta all’istanza di rinnovo, l’inerzia dell’Amministrazione non può restare priva di conseguenze processuali. Il giudice, pertanto, ha accompagnato il nuovo termine con l’espresso avviso che, in caso di ulteriore inottemperanza, sarà nominato un Commissario ad acta, chiamato a sostituirsi all’Amministrazione inerte nell’adozione del provvedimento conclusivo.

La pronuncia è stata assunta nel quadro della tutela cautelare disciplinata dall’art. 55 cod. proc. amm., confermandone la funzione di strumento idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale nei confronti del silenzio della pubblica amministrazione. Con la fissazione della camera di consiglio del 21 luglio 2026 per il prosieguo, il Tribunale ha inoltre mantenuto il controllo sulla vicenda, assicurando che l’eventuale ulteriore inerzia trovi pronta risposta processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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