Cessazione della materia del contendere per tardiva esecuzione del titolo (TAR Piemonte n. 763 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse del ricorrente alla pronuncia sul merito dell’inadempimento. Le spese di lite vanno poste a carico dell’amministrazione quando l’adempimento sia stato reso solo successivamente alla instaurazione del giudizio, poiché l’attività amministrativa è stata resa necessaria dal ricorso. La riunione dei ricorsi, disposta per ragioni di economia processuale, non incide sul contenuto delle singole decisioni né sui meccanismi decisionali dei giudizi.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Torino alcune sentenze che riconoscevano loro il beneficio economico annuo di euro 500,00 da erogarsi tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati. Accertata l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, gli interessati hanno proposto distinti ricorsi per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’esatta esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
In vista della camera di consiglio i ricorrenti hanno depositato memoria, dando atto che l’amministrazione aveva adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi. La questione rimessa al collegio è dunque quella delle conseguenze processuali dell’adempimento intervenuto in pendenza di giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il Ministero, dopo la proposizione dei ricorsi, ha dato esecuzione al titolo giudiziale. È venuto così meno l’interesse dei ricorrenti alla decisione sull’ottemperanza, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il collegio ha poi esaminato il profilo delle spese. L’adempimento tardivo, intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, è stato ritenuto idoneo a giustificare la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, perché è stata proprio l’iniziativa giudiziale del ricorrente a determinare l’esecuzione del giudicato. La condanna è stata disposta per ciascun ricorso, con liquidazione complessiva di euro 800,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La decisione si inserisce nel quadro delle misure organizzative adottate dal Presidente della Sezione con decreto per fronteggiare l’arretrato in materia di “carta del docente”. La trattazione congiunta e la riunione dei ricorsi proposti dallo stesso difensore sono state disposte per ragioni di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento. Il Tribunale ha precisato che la riunione opera a tali soli fini, non altera i meccanismi decisionali del giudizio e non incide sul contenuto delle singole decisioni, restando distinta la liquidazione delle spese per ciascun ricorso.
Nel caso concreto il collegio ha ritenuto sussistenti le condizioni per la riunione, trattandosi di ricorsi con decisioni identiche nella motivazione e nel dispositivo. La declaratoria di cessazione della materia del contendere ha assorbito ogni ulteriore profilo, compresa l’istanza di nomina del commissario ad acta, divenuta priva di oggetto per effetto dell’intervenuto adempimento.
Il Tribunale ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.
Nota della Redazione
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