Ottemperanza della Carta del docente: termine e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1872 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato e, in mancanza di fatti estintivi o modificativi opposti dal debitore, assegna un termine per l’esecuzione. La condanna pecuniaria contenuta in una sentenza del giudice del lavoro è titolo idoneo all’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’Amministrazione che, costituendosi, non deduca l’avvenuto pagamento né eccepisca l’intervento di fatti estintivi delle ragioni di credito, resta obbligata all’adempimento. Per il caso di persistente inerzia va nominato commissario ad acta, con oneri a carico dell’Amministrazione soccombente.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023 e aveva condannato il Ministero a erogare l’importo complessivo di € 3.500,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
La parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della pronuncia, la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio senza dedurre l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la sentenza posta a fondamento del ricorso dispone una condanna pecuniaria dell’Amministrazione, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di legge in punto di notifica della pronuncia all’Amministrazione debitrice. Questi elementi integrano i presupposti dell’ottemperanza.
L’Amministrazione resistente, costituendosi, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito della parte ricorrente. L’assenza di contestazione sul punto consolida l’obbligo di adempimento.
Il Tribunale ha pertanto condannato l’Amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici richiesti, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, entro il termine ultimo di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme, con oneri a carico del resistente Ministero. Il commissario dovrà far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate in favore della parte ricorrente secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, avuto riguardo allo scaglione di valore e alla non particolare complessità delle questioni, in linea con la giurisprudenza richiamata del Cons. Stato n. 1247/2016 e del Cons. Stato n. 453/2015.
Nota della Redazione
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