Cessazione della materia del contendere per ottemperanza al giudicato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 415 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere consegue all’esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, ancorché intervenuta dopo la proposizione del ricorso. L’avvenuta ottemperanza rende superfluo l’accertamento giurisdizionale, non residuando alcun interesse della parte ricorrente alla decisione nel merito. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha dato esecuzione solo in corso di giudizio, giustifica la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente agiva innanzi al TAR per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine – Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza, depositata nel novembre 2024, era stata notificata all’Amministrazione ed era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria. Con il ricorso, la parte chiedeva altresì la declaratoria della decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio, e la causa veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 17 luglio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, dalla documentazione prodotta, risultava che l’Amministrazione aveva ottemperato al giudicato, sebbene solo successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. Tale circostanza ha determinato il venir meno della materia del contendere, poiché l’interesse sostanziale della ricorrente era stato integralmente soddisfatto.

La pronuncia di cessazione della materia del contendere prescinde da ogni valutazione nel merito della fondatezza della pretesa, essendo venuta meno la necessità di una decisione giurisdizionale: l’esecuzione spontanea del dictum giudiziale ha eliminato la controversia, rendendo improcedibile l’ulteriore esame delle censure.

Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la condanna dell’Amministrazione, applicando il criterio della soccombenza virtuale: l’ottemperanza tardiva, successiva all’instaurazione del giudizio, ha reso necessario il ricorso alla via giurisdizionale da parte della ricorrente, sicché gli oneri processuali restano a carico dell’Amministrazione che ha dato causa al contenzioso.

La liquidazione è stata operata in misura forfettaria, con il rimborso del contributo unificato e la distrazione delle somme in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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