Atti endoprocedimentali di bonifica non lesivi per il proprietario del sito (TAR Piemonte n. 819 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’approvazione del piano di caratterizzazione, del modello concettuale definitivo e dell’analisi di rischio sito-specifica, ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, costituisce atto endoprocedimentale e istruttorio, privo di autonoma e immediata efficacia lesiva, sicché il proprietario dell’area contaminata che non rivesta la qualità di responsabile dell’inquinamento non è legittimato a impugnarlo in via anticipata. L’interesse del proprietario è quello alla bonifica del sito e può essere definitivamente pregiudicato solo dal provvedimento finale di approvazione del progetto di bonifica, ovvero dall’atto che determina l’arresto del procedimento. In tale sede il proprietario potrà far valere anche i vizi degli atti presupposti. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti proposti avverso i singoli atti istruttori per difetto originario dei requisiti di attualità e concretezza dell’interesse.
Il Fatto
Il proprietario di un’area di cava, oggetto di attività di riempimento e di successivo recupero ambientale, ha impugnato davanti al TAR Piemonte le determinazioni con cui il Comune competente ha approvato, in successione, il piano di caratterizzazione, la proroga dei termini, il modello concettuale definitivo e l’analisi di rischio sito-specifica, insieme ai pareri degli enti e ai verbali delle conferenze di servizi.
Il proprietario non è stato qualificato come responsabile dell’inquinamento, imputato invece alla società titolare dell’attività di cava. Dopo alcuni precedenti giudizi favorevoli al proprietario, il Comune ha riavviato il procedimento e adottato una nuova serie di provvedimenti istruttori, tutti gravati con ricorso principale e quattro atti di motivi aggiunti. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità per impugnazione di atti endoprocedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, che scandisce la sequenza tra misure di prevenzione, indagine preliminare, piano di caratterizzazione, analisi di rischio e, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di rischio, progetto operativo di bonifica.
In questa cornice il giudice esamina l’eccezione di inammissibilità, ritenendola fondata. L’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto. Nel caso di specie gli atti impugnati sono istruttori, endoprocedimentali e prodromici al progetto di bonifica, e non arrecano una lesione certa, definitiva e irreversibile alla sfera giuridica del proprietario.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’approvazione di un piano di caratterizzazione produce effetti immediatamente lesivi solo per chi contesti in radice l’obbligo di provvedervi o contesti gli obblighi relativi all’esecuzione di specifiche opere. Il Collegio dichiara di adeguarsi a tale indirizzo, mutando il proprio precedente orientamento.
La ricorrente è proprietario dell’area contaminata, non responsabile dell’inquinamento. Non è destinataria degli obblighi di caratterizzazione, che gravano esclusivamente sulla controinteressata. Il suo interesse è quello alla bonifica, definitivamente pregiudicabile solo dal provvedimento finale che approva il progetto di bonifica, ovvero dall’atto che arresta il procedimento.
Il Collegio osserva infine che la segmentazione e moltiplicazione delle impugnazioni avverso i singoli atti istruttori ritarda la bonifica. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per originaria carenza di interesse. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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