Inammissibile per difetto di interesse il ricorso contro le regole di una procedura concessoria a cui il privato ha già partecipato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 364 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., il ricorso proposto da un operatore economico che censuri le regole di una procedura comparativa per il rilascio di una concessione demaniale marittima dopo avervi partecipato e senza avere tempestivamente impugnato gli atti presupposti che quelle regole avevano definito. La partecipazione alla gara, infatti, esclude l’interesse a dolersi delle sue modalità di svolgimento, mentre l’inerzia protratta nel tempo determina acquiescenza alle scelte amministrative. L’accorpamento di più UMI è consentito dallo strumento urbanistico solo se le stesse siano adiacenti, trattandosi di termine equivalente a quello di limitrofo, e unicamente ai fini urbanistici, restando ciascuna UMI oggetto di una singola concessione demaniale.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva approvato lo schema di lettera di invito per la procedura comparativa finalizzata al rilascio di una nuova concessione demaniale marittima sulla UMI A5, nonché la conseguente lettera di invito. L’operatore, che aveva presentato una proposta unitaria per l’intero ambito “Costa Azzurra” comprendente cinque UMI, contestava la scelta comunale di non accogliere tale progetto, avviando invece procedure distinte per le singole UMI.

La ricorrente deduceva, in particolare, la violazione dei principi di concorrenza e imparzialità per il difetto di idonea pubblicità della procedura, l’illegittimo utilizzo del concetto di “limitrofo” per escludere l’accorpamento delle UMI A3 con le altre, nonché la compromissione della par condicio tra gli invitati a causa dell’ostensione della propria istanza, disposta dal TAR in un diverso giudizio. Il Comune, la controinteressata e la società intervenuta ad opponendum eccepivano preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e per intervenuta acquiescenza alle regole procedurali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, condividendo le eccezioni formulate dalle parti resistenti. La ricorrente, avendo partecipato alla procedura selettiva, era priva dell’interesse a dolersi di una gara che aveva già accettato, contestandone tardivamente le modalità e invocando, di fatto, l’indizione di una nuova procedura a lei più favorevole.

Il Tribunale ha inoltre rilevato la non pertinenza dei precedenti giurisprudenziali richiamati, concernenti fattispecie diverse. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto il distinguo tra i concetti di “adiacente” e “limitrofo” privo di fondamento, trattandosi di termini sinonimi. Ha inoltre precisato che l’art. 5, terzo comma, delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Spiagge consente l’accorpamento di più UMI solo se adiacenti e limitatamente ai fini urbanistici, dovendo invece ciascuna UMI essere oggetto di una singola concessione demaniale.

Quanto al terzo motivo, relativo all’ostensione dell’offerta, il Collegio ha chiarito che la produzione documentale era stata disposta non per comparare le offerte, ma per verificare l’effettiva sussistenza di istanze concorrenti tempestive, consentendo di accertare l’intempestività della proposta della ricorrente e l’infondatezza del progetto unitario.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile con compensazione integrale delle spese di lite, vista la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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