Giudizio di ottemperanza e poteri istruttori del giudice amministrativo (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 371 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, anche quando l’Amministrazione non si sia costituita, può disporre incombenti istruttori al fine di verificare l’avvenuto adempimento dell’obbligo di provvedere, acquisendo documentati chiarimenti sull’eventuale pagamento di quanto dovuto. L’esercizio di tali poteri è funzionale alla corretta delibazione sulla sussistenza dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato e non richiede una preventiva istanza di parte.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro e Previdenza, con cui era stato riconosciuto un credito in favore della ricorrente nei confronti dell’Amministrazione. A fronte dell’inerzia di quest’ultima nel dare esecuzione al dictum giudiziale, la parte interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire elementi conoscitivi in ordine alla concreta esecuzione del giudicato. In particolare, ha ravvisato l’opportunità di richiedere documentati chiarimenti all’Amministrazione, ancorché non costituita, affinché fosse reso noto se l’obbligo di pagamento fosse stato adempiuto e in quale data.
L’ordinanza si colloca nell’ambito dei poteri istruttori officiosi che connotano il giudizio di ottemperanza, caratterizzato dall’ampiezza dei poteri del giudice nell’accertare l’effettivo adempimento dell’obbligo di conformarsi alla decisione. L’acquisizione di tali informazioni è stata ritenuta prerequisito indispensabile per la prosecuzione del giudizio e per l’eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti.
Pertanto, il Tribunale ha disposto che l’Amministrazione fornisse le richieste informazioni entro un termine perentorio, fissando contestualmente la successiva camera di consiglio per la trattazione. La decisione assume rilievo in quanto evidenzia come l’assenza di costituzione della parte pubblica non esoneri il giudice dal verificare l’ottemperanza, potendo egli attivare direttamente gli strumenti istruttori necessari.
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Nota della Redazione
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