Valutazioni delle commissioni universitarie: sindacato sulla discrezionalità tecnica e prova di resistenza (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 366 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della Commissione giudicatrice in una procedura concorsuale per professore universitario costituiscono esercizio della discrezionalità tecnica, pienamente sindacabile dal giudice amministrativo non mediante un controllo formale ed estrinseco dell’iter logico, ma attraverso la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche quanto a criterio adottato e procedimento applicativo. Il sindacato è ammissibile quando emergano elementi idonei a evidenziare uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà ictu oculi rilevabile, mentre il diverso avviso del giudice non può sostituire la motivazione della Commissione quando non sia violata la soglia della logicità e della ragionevolezza. Nei giudizi relativi a procedure concorsuali, il ricorrente che censuri singole voci del giudizio non può limitarsi a dedurre l’irragionevolezza dei singoli apprezzamenti, ma deve dimostrare che l’eliminazione dei vizi sarebbe stata idonea a mutare l’esito della comparazione, gravando su di lui il relativo onere probatorio della c.d. prova di resistenza.
Il Fatto
Con decreto rettorale, l’Università degli Studi di Udine bandiva una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare SLAV-01/A – Slavistica. Alla procedura partecipavano la ricorrente e il controinteressato. La Commissione, nominata con decreto rettorale, all’esito della valutazione comparativa attribuiva alla ricorrente il giudizio complessivo di “buono” e al controinteressato quello di “molto buono”, individuando quest’ultimo quale candidato selezionato per la chiamata. La ricorrente impugnava gli atti della procedura, deducendo violazione dei criteri di valutazione ed eccesso di potere sotto plurimi profili, con riferimento ai tre macro-ambiti valutativi: attività didattica, attività di ricerca scientifica e pubblicazioni presentate. La ricorrente chiedeva l’annullamento dell’intera procedura e la riedizione ad opera di una nuova Commissione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità delle censure, superando l’eccezione delle parti resistenti secondo cui le doglianze si risolverebbero in una mera contrapposizione di autostima soggettiva. Il Collegio ha ritenuto che diverse censure denunciassero pretesi errori di fatto e incongruenze nell’applicazione dei criteri autovincolanti, e dovevano pertanto essere scrutinate nel merito.
Con riferimento al primo macro-ambito, il Collegio ha ritenuto non dirimente il solo dato quantitativo dell’anzianità e del volume della didattica, valorizzando la scelta della Commissione di apprezzare la qualità e la continuità delle attività congruenti con il settore scientifico-disciplinare. Quanto alla presidenza delle commissioni d’esame, è stata ritenuta non erronea la ponderazione qualitativa che valorizza il dato della presidenza rispetto alla mera sommatoria delle partecipazioni. Per l’attività seminariale e di tutoraggio, il Collegio ha giudicato ragionevole la differenziazione fondata sul numero di tesi magistrali seguite, quale indice di maggiore autonomia scientifica.
Quanto al secondo macro-ambito, il Collegio ha escluso l’appiattimento valutativo, rilevando che la ricorrente aveva conseguito un giudizio più elevato del controinteressato con riferimento all’organizzazione di gruppi di ricerca. Per la partecipazione a convegni, è stata riconosciuta l’esistenza di una inversione tra convegni nazionali e internazionali nel verbale, integrante un travisamento del documento curriculare. Tale errore è stato tuttavia ritenuto non decisivo, poiché il giudizio era fondato sulla frequenza media complessiva, rimasta identica, e la ricorrente non aveva dimostrato che la corretta ripartizione avrebbe inciso sul risultato. Per gli altri sotto-criteri, le censure sono state respinte perché attinenti a profili di qualificazione tecnica riservati alla Commissione.
Il terzo macro-ambito è stato scrutinato con riferimento ai giudizi analitici sulle pubblicazioni, ritenendo le valutazioni della Commissione, ancorché opinabili, non fondate su criteri insufficienti o erronei. Il Collegio ha infine richiamato la necessità della prova di resistenza: la ricorrente non aveva dimostrato che l’accoglimento delle censure avrebbe determinato l’attribuzione di un giudizio sintetico superiore o inferiore al controinteressato, tale da risultare determinante per un diverso esito della procedura. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni tecnico-scientifiche.
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Nota della Redazione
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