Nullità del contratto di permuta: tardività dell’azione e obbligo di impugnazione degli atti presupposti (TAR Liguria n. 1051 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di nullità ex art. 31, ultimo comma, c.p.a. proposta avverso gli atti negoziali stipulati dalla pubblica amministrazione, quando i vizi dedotti attengano alla legittimità dei provvedimenti amministrativi presupposti, deve essere riqualificata come azione di annullamento ai sensi dell’art. 29 c.p.a. e soggiace al termine decadenziale di 60 giorni. I provvedimenti presupposti che manifestano la volontà di stipulare un contratto, qualificano urbanisticamente l’intervento e approvano lo schema negoziale hanno natura immediatamente lesiva e devono essere impugnati entro il termine decorrente dalla pubblicazione sull’albo pretorio, ai sensi dell’art. 124 TUEL, applicabile anche alle determinazioni dirigenziali. La tardiva impugnazione degli atti presupposti determina l’irricevibilità del ricorso avverso i contratti a valle, non potendo la nullità “propagarsi” da atti non tempestivamente gravati.

Il Fatto

Il ricorrente, residente nelle vicinanze di Piazza Portello a Genova, ha impugnato il disciplinare del 27.07.2021 e il contratto di permuta del 28.07.2021, stipulati tra il Comune e una società, per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale in diritto di superficie nel sottosuolo di area comunale, chiedendone la nullità e, in via incidentale, quella degli atti amministrativi presupposti. Il Comune, dopo due gare andate deserte, aveva incluso nel Piano delle alienazioni la cessione del diritto di superficie per 90 anni e, con delibera del Consiglio Comunale n. 8/2021, aveva autorizzato una permuta comprendente anche lo scambio di immobili. Le determine dirigenziali n. 108 e n. 112/2021 avevano approvato lo schema di disciplinare e concluso positivamente la conferenza di servizi. Il ricorrente, solo dopo il rifiuto della società di concedergli due posti auto e dopo l’accesso agli atti del marzo 2023, ha notificato il ricorso il 17.07.2023.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha scrutinato preliminarmente le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità, ritenendole fondate. I profili di lesività dedotti avverso il disciplinare e il contratto di permuta discendono dai provvedimenti amministrativi presupposti, costituiti dalla DCC n. 8 del 19.01.2021 e dalle determine dirigenziali n. 156 del 2020, n. 108 e n. 112 del 2021, tutti pubblicati sull’albo pretorio entro l’agosto 2021. Tali atti, avendo natura immediatamente lesiva, avrebbero dovuto essere tempestivamente gravati entro il termine decadenziale decorrente dall’ultimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui la pubblicazione all’albo pretorio, ex art. 124 TUEL, riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo ma anche le determinazioni dirigenziali, essendo finalizzata a rendere pubblici tutti gli atti dell’ente locale che esercitano potere deliberativo. Ha quindi escluso che il ricorrente avesse acquisito la reale conoscenza dell’operazione solo nel marzo 2023, poiché gli atti presupposti contenevano la chiara illustrazione del progetto, delle modalità di affidamento e della qualificazione urbanistica ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. n. 122/1989.

Il TAR ha inoltre riqualificato l’azione di nullità come azione di annullamento, non configurandosi alcuna delle fattispecie di nullità di cui all’art. 21-septies L. n. 241/1990, né la carenza assoluta di attribuzione, ma al più un illegittimo esercizio del potere amministrativo. Anche ipotizzando la decorrenza del termine dal marzo 2023, il ricorso sarebbe comunque tardivo, essendo stato notificato ben oltre il termine di 60 giorni.

La Corte ha disposto la declaratoria di irricevibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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