Obbligo di esecuzione del giudicato per la carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 1440 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorso è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., ed è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione intimata, costituita solo formalmente, ha l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento del giudicato. Accertato l’inadempimento, il giudice dichiara l’obbligo di esatta esecuzione nel termine assegnato e nomina sin d’ora un commissario ad acta, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituisce legittima causa di impedimento. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa in ragione della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a fruire della c.d. carta docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo nominale di euro 2.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 16 maggio 2025, era passata in giudicato il 17 novembre 2025.
Rimasto del tutto inadempiuto il titolo esecutivo, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, chiedendo l’adozione di ogni misura necessaria per assicurare l’integrale esecuzione della decisione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, oltre alla fissazione della somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. Quanto al primo profilo, la domanda risultava depositata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, come prescritto dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Sotto il profilo dell’ammissibilità, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 risultava ampiamente decorso, rendendo quindi legittima la proposizione del ricorso.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi in giudizio solo formalmente, non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento delle somme dovute in virtù del giudicato. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui grava sul debitore pubblico l’onere di dimostrare l’adempimento, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001 in tema di prova dell’adempimento.
Accertato l’inadempimento, il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, il quale dovrà insediarsi su richiesta della parte e provvedere al pagamento entro i successivi sessanta giorni.
Quanto alla richiesta di condanna alla penalità di mora, il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, evidenziando come l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. attribuisca al giudice dell’ottemperanza un ampio potere discrezionale nel valutare le ragioni ostative all’irrogazione della sanzione. Nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico hanno indotto il Tribunale a non condannare l’Amministrazione al pagamento dell’astreinte, conformemente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale.
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Nota della Redazione
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