Liquidazione del difensore nel gratuito patrocinio e fase cautelare (TAR Liguria n. 1005 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di gratuito patrocinio nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore è rimessa all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, entro i limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti e dell’impegno professionale richiesto. Ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, i compensi spettanti al difensore sono ridotti alla metà. In tale quadro, la determinazione dell’importo deve tenere conto della natura della controversia, delle fasi processuali effettivamente svolte e dell’esito della fase cautelare, potendo il giudice, in ragione di tali elementi, contenere la liquidazione entro limiti congrui e non eccedenti.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego del rientro in possesso del posteggio 40 del mercato settimanale, adottato dal Comune di Bordighera. Il ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione, vedeva respinta la propria domanda cautelare con ordinanza della Sezione. Successivamente, il difensore della parte ricorrente depositava istanza di liquidazione del proprio compenso professionale, chiedendo la corresponsione degli onorari per l’attività prestata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, investito dell’istanza di liquidazione, ha richiamato il disposto dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, il quale rimette all’autorità giudiziaria la determinazione dell’onorario e delle spese del difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti” e tenuto conto dell'”impegno professionale” profuso. Ha inoltre evidenziato che l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, in materia di gratuito patrocinio nel processo amministrativo, impone il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Tribunale ha rilevato come la controversia fosse stata definita nella sola fase cautelare, conclusasi con il rigetto dell’istanza. Tale circostanza, unitamente alla natura della questione trattata, ha indotto il Collegio a ritenere congruo contenere la liquidazione entro limiti già individuati in casi analoghi, valutando l’attività difensiva svolta in relazione alle fasi processuali effettivamente concluse.

Alla luce di tali considerazioni, la somma liquidata in favore del difensore per onorari, diritti e spese relativi alla fase cautelare è stata determinata in complessivi € 800,00, oltre IVA e CPA se dovute per legge. Il provvedimento è stato depositato presso la segreteria della Sezione, che ha provveduto a darne comunicazione alla parte istante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *