Necessaria comunicazione di avvio e rispetto delle distanze per il diritto di accesso alla tomba (TAR Liguria n. 1024 dell’11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di opere cimiteriali, l’approvazione di un progetto che incida sulla conformazione di una tomba di famiglia, oggetto di una precedente convenzione con i concessionari, richiede l’invio della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. La violazione di tale obbligo partecipativo determina l’illegittimità del provvedimento. Costituisce, inoltre, specifica violazione dell’art. 76, terzo comma, del d.P.R. n. 285/1990 la realizzazione di un progetto che non garantisca lo spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, impedendo di fatto l’utilizzo della sepoltura e comprimendo lo ius sepulchri dei concessionari.
Il Fatto
I ricorrenti, concessionari di una tomba di famiglia nel cimitero comunale, avevano in passato consentito lo spostamento della sepoltura per permettere l’ampliamento della struttura cimiteriale. Con la deliberazione impugnata, la Giunta comunale approvava il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di nuovi loculi e ossari. Secondo i ricorrenti, il progetto avrebbe precluso l’accesso alla loro tomba, rendendo impossibile la tumulazione per la mancanza di spazi antistanti.
Avverso tale deliberazione e la conseguente determina a contrarre veniva proposto ricorso, deducendo la violazione delle norme in materia di distanze, l’illegittima compressione dell’uso del bene, la carenza di una disciplina urbanistica del cimitero e la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando come dagli atti emergesse l’interferenza del nuovo progetto con l’accesso e l’uso della tomba dei ricorrenti. La circostanza che l’ampliamento del cimitero fosse stato reso possibile proprio grazie all’accordo con i concessionari, che avevano permesso lo spostamento parziale della tomba, imponeva all’Amministrazione un obbligo rafforzato di coinvolgimento.
La decisione chiarisce che la modifica del contenuto di un accordo pregresso, che aveva garantito l’ingresso alla tomba, avrebbe dovuto vedere i concessionari partecipi fin dalla fase di progettazione. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento integra, pertanto, una violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e del principio di partecipazione procedimentale.
Quanto al merito, il Tribunale ha accertato la violazione dell’art. 76, terzo comma, del d.P.R. n. 285/1990, che impone per ogni loculo uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. Dalla rappresentazione grafica prodotta risultava la mancata garanzia di tale spazio, con conseguente impedimento all’uso della tomba di famiglia, nonostante la nuova collocazione fosse stata autorizzata proprio in funzione dell’ampliamento.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha disposto l’accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti di approvazione del progetto, assorbendo le ulteriori censure.
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Nota della Redazione
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