Distributori carburanti: disponibilità dei soli immobili e autorizzazione all’esercizio (TAR Lombardia n. 820 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti, la disponibilità dell’area richiesta dalla normativa regionale attiene al solo profilo privatistico dell’utilizzabilità del suolo e non richiede la dimostrazione della disponibilità giuridica degli impianti e delle attrezzature. L’Amministrazione valuta tale requisito come per i titoli edilizi, senza entrare nelle pattuizioni o nelle controversie tra privati, con salvezza dei diritti dei terzi. Il certificato di prevenzione incendi non costituisce presupposto dell’autorizzazione petrolifera, ma condizione per lo svolgimento dell’attività, essendo rilasciato solo all’esito positivo del collaudo. Ne consegue che la verifica successiva delle caratteristiche tecniche dell’impianto non retroagisce sulla legittimità del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto di distribuzione carburanti, dopo la scadenza del contratto di locazione dell’area, comunicava al SUAP di voler apportare una modifica all’impianto e di aver acquisito la titolarità dell’autorizzazione petrolifera già intestata al precedente gestore. Quest’ultimo rinunciava all’autorizzazione e ne chiedeva la revoca. Il SUAP avviava il procedimento di verifica e, dopo la comunicazione dei motivi ostativi, adottava il diniego della voltura e l’inibizione dell’attività.

I ricorsi proposti dalle due società davanti al TAR Lombardia venivano riuniti. Il Comune, nelle more, concludeva la conferenza di servizi in senso favorevole alla nuova istanza e rilasciava l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, poi quella definitiva all’esito del collaudo. Il precedente gestore impugnava anche questi atti, con ricorso e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i primi due ricorsi. Quanto al primo, l’adozione del diniego esplicito, di segno contrario al silenzio-assenso invocato, priva la ricorrente dell’interesse all’annullamento degli effetti del silenzio serbato dall’Amministrazione. Quanto al secondo, il rilascio dell’autorizzazione definitiva in favore della ricorrente integra la concessione del bene della vita richiesto, con conseguente venir meno dell’interesse.

Sul terzo ricorso, il TAR respinge le censure. In base all’art. 3 della D.G.R. 11 luglio 2022 n. 11/6657, la documentazione da allegare richiede la sola certificazione comprovante la disponibilità dell’area, distinguendo la proprietà privata dall’area pubblica. Né la legge regionale né la delibera esigono la prova della disponibilità di impianti e attrezzature, trattandosi di requisito non necessario per l’autorizzazione. L’Amministrazione resta estranea ai rapporti tra privati e valuta il requisito come per i titoli edilizi.

Quanto al CPI, il Collegio rileva come l’adempimento di presentazione del progetto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, previsto dalla lett. d) della medesima delibera, abbia funzione conoscitiva e operi in via preventiva. Il certificato ha invece funzione certificativa successiva, presupponendo la conoscenza dell’impianto. La titolarità di un CPI valido non è presupposto dell’autorizzazione, ma condizione per l’esercizio, secondo l’art. 94 della L.R. n. 6/2010, che consente l’esercizio provvisorio in attesa del collaudo. Solo le modifiche sostanziali con aggravio di rischio richiedono nuova valutazione ai sensi del d.P.R. 1° agosto 2011 n. 151.

Le censure sui motivi aggiunti sono dichiarate infondate. Le contestazioni tecniche sulle tubazioni sono smentite dall’esito del collaudo e dal parere dell’ARPA, che ha certificato la presenza del sistema di monitoraggio. La doglianza sulla pavimentazione delle aree di carico è superata dalla considerazione dello strato in calcestruzzo sottostante, idoneo a garantire l’impermeabilizzazione richiesta. L’autorizzazione definitiva si colloca all’esito di verifiche connotate da discrezionalità tecnica, che confermano la legittimità degli atti gravati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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